Cambiano le regole degli appalti IntraUE in agricoltura

6 Marzo 2017

Arrivano nuove regole sugli appalti intracomunitari, che coinvolgono anche il settore agricolo. Le novità riguardano in particolare gli appalti di servizi (raccolta, potatura, vendemmia etc.) che vedono quali committenti/appaltanti le imprese agricole e quali appaltatori imprese stabilite in un altro Stato membro della Comunità Europea, generalmente dell’Est-Europa che, nell’ambito di una prestazione di servizi (appalto), distaccano in Italia uno o più lavoratori.

Come noto le imprese agricole sono spesso prese di mira da una moltitudine di soggetti stranieri che offrono, ad un costo palesemente inferiore rispetto all’assunzione diretta, servizi in campo agricolo, millantando la piena legittimità dell’operazione.

Nel ricordare l’elevatissimo rischio di multe rispetto ad appalti che, causa l’incertezza nella sussistenza di rischio d’impresa potrebbero comunque essere ritenuti illegittimi, il provvedimento punta da un lato nell’estensione, a favore dei lavoratori esteri distaccati, di un nocciolo duro di tutele (normative e retributive) e dall’altro ad un più efficace sistema di monitoraggio, vigilanza e sanzionatorio di queste situazioni.

Quanto alle condizioni di lavoro e di occupazione, ai rapporti di lavoro tra le imprese straniere e i propri lavoratori distaccati si applicano, durante il periodo del distacco/appalto, le stesse regole previste per i lavoratori subordinati che svolgono le stesse mansioni nel luogo del distacco. In altre parole vanno applicate (pena sanzioni) le norme nazionali e contrattuali che regolano: i periodi massimi di lavoro, i periodi minimi di riposo, la durata minima delle ferie, ma soprattutto i trattamenti retributivi minimi previsti dalla contrattazione collettiva nazionale e territoriale.

È evidente che già solo questo aspetto della norma deve far dubitare dell’esistenza di una reale legittimità di offerte di servizi a costi palesemente inferiori a quelli di assunzione diretta dei lavoratori da parte dell’impresa agricola appaltante.

Quand’anche detto corrispettivo fosse conforme al costo del lavoro in caso di assunzione diretta, sono da tenere presenti alcuni fattori. Il primo è che l’impresa distaccante per poter operare sul territorio nazionale deve aver preventivamente assolto ad una serie di adempimenti amministrativi, tutti sanzionabili, di cui è opportuno che il soggetto utilizzatore prenda diretta e certa visione.

Il sistema di monitoraggio approntato consente inoltre agli Organi Ispettivi un più efficace e tempestivo intervento avendo immediata notizia di tutti gli elementi necessari per dar corso ad accessi mirati. Per tutte le violazioni commesse in materia di condizioni di lavoro e di occupazione, si applica poi il principio di legge per il quale sono responsabili sia l’appaltante sia l’appaltatore.

Si consideri inoltre che nella ipotesi in cui, a seguito di verifica ispettiva, il distacco non dovesse risultare autentico il lavoratore sarà considerato a tutti gli effetti alle dipendenze del soggetto che ne ha utilizzato la prestazione (l’impresa agricola); entrambi i soggetti (appaltante ed appaltatore) saranno puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria di 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione da un minimo di 5.000 euro ad un massimo di 50.000 euro.

Ciò sottolineato, è quindi il caso di riconsiderare, in un’ottica più complessiva, il saldo del bilancio tra costi e benefici di questa sempre più rischiosa scelta imprenditoriale.

 

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