Condizionalità, gli impegni per la registrazione dei bovini

18 Giugno 2018

Gli allevatori di bovini e bufalini soggetti alla condizionalità devono rispettare gli impegni del Criterio di Gestione Obbligatorio numero 7 relativo all’identificazione e registrazione dei bovini. In assenza di provvedimenti delle Regioni e delle Province autonome l’allevatore deve effettuare quanto previsto di seguito.
A. REGISTRAZIONE DELL’AZIENDA PRESSO L’ASL E IN BDN
A.1 Registrazione dell’azienda in BDN a seguito di richiesta al Servizio Veterinario competente del codice aziendale entro 20 giorni dall’inizio dell’attività (il Servizio veterinario, entro 7 giorni dalla richiesta, registra l’azienda nella BDN).
A.2 Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche dell’azienda (entro 7 giorni dall’evento).
A.3 Comunicazione dell’opzione sulla modalità di registrazione degli animali:
– Direttamente nella BDN con accesso tramite “smart card”;
– Tramite delegato (organizzazioni professionali, di categoria, veterinario riconosciuto, altro operatore autorizzato);
– Avvalendosi del Servizio veterinario della A.S.L.
B. IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI
B.1 Richiesta codici identificativi specie bovina (2 marche auricolari) direttamente alla BDN o tramite delegato. Le marche auricolari sono individuali.
B.2 Presenza di marcatura per tutti gli animali nati dopo il 31 dicembre 1997. Obbligo della marcatura dei bovini entro 20 giorni dalla nascita e, comunque, prima che l’animale lasci l’azienda d’origine. Nel caso di importazione di un capo da paesi terzi, la marcatura deve essere eseguita entro 7 giorni dai controlli di ispezione frontaliera. Gli animali oggetto di scambi intracomunitari devono essere identificati, a partire dal 1 gennaio 1998, ai sensi del Regolamento 1760/2000.
B.3 Registrazione in BDN del capo entro 7 giorni dalla marcatura. Nei casi previsti il passaporto viene rilasciato al detentore dopo l’iscrizione del capo in BDN.
B.4 Nel caso i capi vengano acquistati da Paesi Terzi, ai fine della loro iscrizione in anagrafe (BDN), consegna al Servizio Veterinario competente per territorio, o ad altro soggetto delegato, della documentazione prevista, debitamente compilata, entro 7 giorni dalla apposizione dei marchi auricolari e in ogni caso prima che l’animale lasci l’azienda.
C. TENUTA DEL REGISTRO AZIENDALE E AGGIORNAMENTO DELLA BDN
C.1 Obbligo di tenuta del registro aziendale.
C.2 Corretto aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dagli eventi (morti e movimentazioni in entrata e uscita).
C.3 Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dall’applicazione delle marche auricolari e identificazione dei capi.
C.4 Comunicazione/aggiornamento in BDN, entro 7 giorni dagli eventi (marcature dei capi, morti e movimentazioni in entrata e in uscita). Gli allevatori che non aggiornano direttamente la BDN devono notificare al Servizio veterinario, o ad altro soggetto delegato, le informazioni di cui sopra relativamente ai capi di propria competenza.
D. MOVIMENTAZIONE DEI CAPI IN USCITA DALL’AZIENDA
D.1 L’allevatore, direttamente o tramite delegato, registra in BDN e nel registro aziendale tutte le informazioni relative ai capi oggetto di movimentazione in uscita (verso altra azienda e/o impianto di macellazione).
D.2 Decesso dell’animale in azienda: in caso di decesso dell’animale in azienda, notifica dell’evento entro 48 ore.
D.3 Furti e smarrimenti: è obbligatoria la comunicazione al Servizio veterinario competente per territorio, entro 2 giorni dall’evento, di eventuali furti/smarrimenti di animali o marche auricolari non ancora utilizzate. Il Detentore deve annotare sul registro aziendale, entro gli stessi termini di 2 giorni, l’avvenuto smarrimento o furto di capi.
E. MOVIMENTAZIONE DEI CAPI IN INGRESSO IN AZIENDA
E.1 L’allevatore, direttamente o tramite delegato, registra in BDN e nel registro aziendale tutte le informazioni relative alle movimentazioni in ingresso da altra azienda.

Gli Uffici Coldiretti sono a disposizione per eventuali chiarimenti.

Articolo realizzato con il contributo finanziario della Commissione Europea nell’ambito del progetto Agri 2017/0160. I pareri in esso espressi impegnano soltanto l’autore e la CE declina ogni responsabilità sull’uso che potrà essere fatto delle informazioni in esso contenute.