Condizionalità, come prevenire e combattere le encefalopatie spongiformi trasmissibili

17 Gennaio 2018

Tutte le aziende zootecniche assoggettate alla condizionalità con allevamenti di bovini, bufalini e ovi-caprini devono rispettare gli adempimenti contenuti nell’atto denominato CGO 9 che prevede la prevenzione, controllo ed eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili.

Tali tipologie di aziende devono rispettare i seguenti divieti e obblighi:

  1. divieto di somministrazione ai ruminanti di:
    – Farina di pesce (ammessa solo per ruminanti non svezzati nei sostituti del latte);
    – Fosfato dicalcico e fosfato tricalcico di origine animale;
    – Prodotti sanguigni derivati da animali non ruminanti;
    – Farina di sangue di non ruminante;
    – Proteine Animali Trasformate (PAT) di animali non ruminanti;
    – PAT di ruminanti;
  2. divieto di somministrazione agli animali di allevamento non ruminanti di:
    – Farina di sangue di non ruminante;
    – PAT di animali non ruminanti;
    – PAT di ruminanti;
  3. obbligo di immediata denuncia alle autorità competenti in ogni caso di sospetta infezione da TSE in un animale;
  4. obbligo di attuare quanto previsto dai piani regionali di cui al Decreto 25 novembre 2015 “Misure di prevenzione su base genetica per l’eradicazione della scrapie ovina classica, finalizzate all’incremento dell’allele di resistenza della proteina prionica (ARR) nell’intero patrimonio ovino nazionale”.

Data la natura estremamente specializzata dei controlli da effettuare per determinare il rispetto degli impegni del presente atto, al fine di stabilire la posizione aziendale per la condizionalità, Agea tiene in considerazione i soli esiti dei controlli effettuati dai Servizi Veterinari delle ASL.