Condizionalità, come prevenire l’inquinamento delle acque sotterranee

21 Novembre 2017

Per la protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento, le aziende agricole devono provvedere alla corretta gestione degli scarichi e alla corretta gestione delle sostanze a livello di ordinaria attività agricola. A tal fine, tutte le aziende che utilizzano sostanze pericolose o che convogliano acque reflue in corpi idrici superficiali, nelle reti fognarie o destinate al riutilizzo devono rispettare gli adempimenti contenuti nella norma Bcaa 3.

Le sostanze sono o possono essere contenute in prodotti o mezzi di produzione ordinariamente in uso presso le aziende agricole. L’uso corretto di tali prodotti o mezzi di produzione non genera pericoli di inquinamento, mentre la dispersione incontrollata o lo smaltimento scorretto dei loro residui può causare l’inquinamento delle falde. Pertanto, le aziende devono assicurare che i propri depositi, occasionali o permanenti di sostanze, mezzi di produzione o i sottoprodotti derivanti dal loro uso, che contengano sostanze pericolose, siano realizzati in maniera da evitare ogni dispersione su suolo o sottosuolo e la conseguente contaminazione delle falde acquifere. Sono da considerare fonte di possibile dispersione di sostanze pericolose anche gli accumuli o i depositi dei residui dell’uso di tali sostanze o mezzi di produzione.

Gli impegni da rispettare sono i seguenti:
1. per tutte le aziende:

  •  l’assenza di dispersione di combustibili, oli di origine petrolifera e minerali, lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, al fine di evitare la diffusione di sostanze pericolose per percolazione nel suolo o nel sottosuolo.

2. per le aziende con scarichi di acque reflue non assimilabili a quelli domestici:

  • l’autorizzazione allo scarico di sostanze pericolose rilasciata dagli Enti preposti, per la quale saranno verificate, oltre la presenza, la congruità e la completezza;
  • il rispetto delle condizioni di scarico contenute nell’autorizzazione.

In riferimento al punto 1, gli elementi di verifica sono ad esempio i seguenti:

  • i contenitori e distributori di carburanti devono essere a perfetta tenuta. Nel caso dei contenitori di carburanti, perché siano considerati a perfetta tenuta è necessario che il contenitore/distributore sia provvisto di bacino di contenimento e tettoia di protezione dagli agenti atmosferici realizzata in materiale non combustibile, mentre i contenitori di carburante posti su mezzi mobili devono essere omologati;
  • gli oli lubrificanti, i prodotti fitosanitari o veterinari, nelle proprie originarie confezioni, devono essere stoccati in un locale o contenitore chiuso o protetto e posto su di un pavimento impermeabilizzato, al fine di evitare la diffusione di sostanze pericolose per percolazione nel suolo o sottosuolo;
  • i depositi o accumuli di lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, involucri e contenitori vuoti di prodotti fitosanitari o veterinari, o altri prodotti contenenti sostanze pericolose, devono avere adeguata protezione dagli agenti atmosferici ed essere posti su pavimenti impermeabilizzati;
  • le carcasse di trattori, automobili o altri mezzi, ancora non smaltite, devono essere adeguatamente ricoverate sotto coperture che le proteggano dagli eventi atmosferici e su pavimenti impermeabilizzati, al fine di prevenire la contaminazione dei suoli, in quanto assimilabili ad una fonte di sostanze pericolose;
  • i contenitori di carburante posti su mezzi mobili devono essere omologati.

In riferimento al punto 2, ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 si definisce scarico qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega in modo continuo il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.

Si evidenzia che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati, fatto salvo per le acque reflue domestiche o assimilate recapitanti in reti fognarie per le quali non è necessaria l’autorizzazione allo scarico. Si definiscono acque reflue domestiche le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.

Le aziende con scarichi assimilabili a quelli domestici sono quelle dedite:
a) esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
b) all’allevamento di bestiame;
c) alle attività indicate ai punti a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall’attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo disponibilità.

E’ vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione per insediamenti, installazioni o edifici isolati che producono acque reflue domestiche. Al di fuori di questa ipotesi, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate. È sempre vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.

Gli Uffici Coldiretti sono a disposizione per ulteriori chiarimenti.

 

Articolo realizzato con il supporto della Commissione Europea nell’ambito del progetto Agri 2017/0160. I pareri in esso espressi impegnano soltanto l’autore e la CE declina ogni responsabilità sull’uso che potrà essere fatto delle informazioni in esso contenute.