Diversificazione: cos’è e come si applica

16 Giugno 2016

La diversificazione delle colture è una delle tre pratiche benefiche per il clima e l’ambiente che devono essere rispettate per poter percepire il pagamento ecologico o greening.
La diversificazione si applica alle sole aziende i cui seminativi superano i 10 ettari.
In particolare:
• le aziende con una superficie a seminativo compresa tra 10 e 30 ettari devono prevedere almeno due colture, delle quali la principale non occupa più del 75% dei seminativi;
• le aziende con una superficie a seminativo superiore a 30 ettari devono prevedere almeno tre colture, delle quali la principale non copre più del 75% dei seminativi e le due principali insieme non coprono più del 95% dei seminativi.
Se i seminativi sono occupati per più del 75% da erba o altre piante erbacee da foraggio o da terreni lasciati a riposo (maggese), si deve comunque rispettare il numero di colture in base alla superficie a seminativo, ma non sono previsti i limiti massimi. Quindi, sui seminativi restanti la coltura principale non copre più del 75% di tali seminativi restanti, salvo i casi in cui tali seminativi restanti siano occupati da erba o altre piante erbacee da foraggio o da terreni lasciati a riposo.

Gli impegni della diversificazione non si applicano, oltre che nelle aziende con superfici a seminativo inferiori a 10 ettari, nei seguenti casi:
• se i seminativi sono interamente investiti da una coltura sommersa (riso);
• se i seminativi sono utilizzati per più del 75% per la produzione di erba o di altre piante erbacee da foraggio e/o sono tenuti a riposo, a condizione che la superficie complessiva dei seminativi non sottoposti a tali utilizzi non superi i 30 ettari;
• se più del 75% della superficie agricola ammissibile è costituita da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o per la coltivazione di colture sommerse (es. riso) o sottoposta a una combinazione di tali impieghi, a condizione che la superficie complessiva dei seminativi non sottoposti a tali impieghi non sia superiore a 30 ettari.

Per coltura si intende:
• una coltura appartenente a uno qualsiasi dei differenti generi della classificazione botanica delle colture; quindi frumento duro (Triticum durum) e frumento tenero (Triticum aestivum) non possono essere considerate come due colture, mentre il frumento duro e l’orzo (Hordeum vulgare) possono essere considerate come due colture differenti perché appartenenti a generi diversi;
• una coltura appartenente a una qualsiasi specie appartenente alla famiglia delle brassicacee, solanacee e cucurbitacee;
• i terreni lasciati a riposo;
• l’erba o le altre piante erbacee da foraggio.
La coltura invernale e la coltura primaverile sono considerate distinte anche se appartengono allo stesso genere.

Alcuni esempi di applicazione:

  • Esempio 1: azienda con seminativi pari a 15 ettari, con 12 ettari di frumento duro e 3 ettari di mais.
    L’azienda non soddisfa l’obbligo in quanto la coltura principale (il frumento) copre una superficie a seminativo superiore al 75% dei seminativi.
  • Esempio 2: azienda con seminativi pari a 70 ettari, di cui 25 ettari a frumento duro, 30 ettari a erba medica e 15 ettari a girasole.
    L’azienda rispetta l’obbligo della diversificazione in quanto sono presenti tre colture e sono rispettate le percentuali relative ai limiti massimi delle colture principali. L’azienda dovrà provvedere al solo rispetto dell’obbligo EFA in quanto non presenta superfici a prato permanente.
  • Esempio 3: azienda con seminativi pari a 18 ettari, di cui 14 ettari con erbaio misto di leguminose e graminacee e 4 ettari a frumento duro.
    L’azienda è esonerata dall’obbligo della diversificazione in quanto i seminativi sono occupati per più del 75% da erbaio misto, rientrante nella definizione di “erba e altre piante erbacee da foraggio”. L’azienda dovrà provvedere al solo rispetto dell’obbligo EFA in quanto non presenta superfici a prato permanente.