Greening e condizionalità – Cosa sono?

7 Settembre 2016

Il greening è una delle più importanti novità del nuovo regime di pagamenti diretti in vigore dal 2015. Consiste nell’obbligo per gli agricoltori che ricevono il pagamento di base di rispettare pratiche benefiche per il clima e l’ambiente o, in alternativa, di attuare pratiche equivalenti che apportino un beneficio pari o superiore alle pratiche benefiche per il clima e l’ambiente. Il non rispetto degli obblighi greening comporta l’applicazione di riduzioni e sanzioni per l’agricoltore.
Le pratiche agricole per il clima e l’ambiente sono:
1) Diversificazione: le aziende con una superficie a seminativo superiore a 10 ettari devono prevedere 2 colture (seminativi tra 10 e 30 ettari) o 3 colture (seminativi superiori a 30 ettari); sono previste esenzioni.

2) Mantenimento del prato permanente esistente: gli agricoltori non possono convertire i prati permanenti situati in zone sensibili sotto il profilo ambientale e contemplate nelle zone “Natura 2000”. Ulteriori zone sensibili potranno essere individuate dalle Regioni e Province Autonome. I prati permanenti al di fuori delle aree sensibili potranno essere convertiti previa autorizzazione di Agea.

3) Creazione di aree di interesse ecologico: il 5% dei seminativi aziendali dichiarati dall’agricoltore deve essere costituito da aree di interesse ecologico. L’obbligo è previsto solo per le aziende la cui superficie a seminativo supera i 15 ettari; come per la diversificazione, sono previste esenzioni.

Le tre pratiche benefiche devono essere applicate congiuntamente e non sono alternative.

Le aziende biologiche sono considerate greening ipso facto cioè esenti dagli obblighi greening (anche le aziende in conversione). Tale esenzione, però, è prevista solo per le unità aziendali condotte in biologico. Sono inoltre esonerati dal greening: gli agricoltori che aderiscono al regime semplificato dei piccoli agricoltori; che, a seguito dell’adesione a misure agro-climatico-ambientali dei Psr o ad alcune tipologie di certificazione, adottano pratiche benefiche per l’ambiente e per il clima che danno benefici equivalenti o maggiori rispetto a quelli del greening (questa opzione non è stata utilizzata dall’Italia per il 2015); le cui aziende sono situate in tutto o in parte nelle zone rientranti nelle direttive Habitat, Acqua e Uccelli, i quali hanno diritto al pagamento ecologico purché applichino le pratiche agricole benefiche, nella misura in cui tali pratiche siano compatibili, nell’azienda in questione, con gli obiettivi delle suddette direttive.
Delle sette tipologie di pagamento, il greening è obbligatorio e assorbe il 30% del massimale nazionale, cioè delle risorse totali annualmente disponibili in Italia per i pagamenti diretti. Il pagamento è calcolato annualmente in modo individuale come percentuale del pagamento di base.

La condizionalità consiste in una serie di impegni che l’agricoltore deve rispettare per poter beneficiare dei pagamenti previsti dalla Pac.

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