Greening della Pac, cos’è e quando si deve applicare

13 Aprile 2018

Il greening rappresenta una delle componenti del Regime dei Pagamenti diretti entrato in vigore nel 2015 a seguito dell’avvio della Programmazione 2014-2020. Consiste nell’obbligo per gli agricoltori che ricevono il pagamento di base di rispettare pratiche benefiche per il clima e l’ambiente o, in alternativa, di attuare pratiche equivalenti che apportino un beneficio pari o superiore alle pratiche benefiche per il clima e l’ambiente. Il non rispetto degli obblighi greening comporta l’applicazione di riduzioni e sanzioni per l’agricoltore. Le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente sono la diversificazione, il mantenimento delle superfici a prato permanente e la disponibilità in azienda di aree di interesse ecologico, comunemente indicate come Efa. La diversificazione si applica alle aziende con una superficie a seminativo superiore a 10 ettari. In questi casi l’agricoltore deve garantire la presenza di almeno 2 colture (seminativi tra 10 e 30 ettari) o 3 colture (seminativi superiori a 30 ettari); tuttavia, sono previste esenzioni.

In base a quanto stabilito dall’obbligo del mantenimento del prato permanente, gli agricoltori non possono convertire o arare i prati permanenti situati in zone sensibili sotto il profilo ambientale e contemplate nelle zone “Natura 2000”. I prati permanenti al di fuori delle aree sensibili potranno essere convertiti previa autorizzazione di Agea. Infine, l’obbligo Efa stabilisce che almeno il 5% dei seminativi aziendali dichiarati dall’agricoltore deve essere costituito da aree di interesse ecologico (es. elementi caratteristici del paesaggio, terreni a riposo, superfici investite ad azotofissatrici, ecc). Tali aree devono avere specifiche caratteristiche indicate dalla normativa.

L’obbligo è previsto solo per le aziende la cui superficie a seminativo supera i 15 ettari; come per la diversificazione, sono previste esenzioni. Le tre pratiche benefiche devono essere applicate congiuntamente e non sono alternative. Le aziende biologiche sono considerate greening ipso facto cioè esenti dagli obblighi greening (anche le aziende in conversione). Tale esenzione, però, è prevista solo per le unità aziendali condotte in biologico.

Sono inoltre esonerati dal greening: gli agricoltori che aderiscono al regime semplificato dei piccoli agricoltori; che, a seguito dell’adesione a misure agro-climatico-ambientali dei Psr o ad alcune tipologie di certificazione, adottano pratiche benefiche per l’ambiente e per il clima che danno benefici equivalenti o maggiori rispetto a quelli del greening (questa opzione finora è stata utilizzata solo dalla Regione Marche); le cui aziende sono situate in tutto o in parte nelle zone rientranti nelle direttive Habitat, Acqua e Uccelli, i quali hanno diritto al pagamento ecologico purché applichino le pratiche agricole benefiche, nella misura in cui tali pratiche siano compatibili, nell’azienda in questione, con gli obiettivi delle suddette direttive. Il greening assorbe il 30% del massimale nazionale, cioè delle risorse totali annualmente disponibili in Italia per i pagamenti diretti.

Il pagamento è calcolato annualmente in modo individuale come percentuale del pagamento di base. Con il Regolamento Omnibus sono state introdotte importanti novità per la diversificazione e per le Efa con l’obiettivo di semplificare la gestione dell’obbligo da parte degli agricoltori.

Gli Uffici Coldiretti sono a disposizione per ulteriori chiarimenti.

 

Articolo realizzato con il contributo finanziario della Commissione Europea nell’ambito del progetto Agri 2017/0160. I pareri in esso espressi impegnano soltanto l’autore e la CE declina ogni responsabilità sull’uso che potrà essere fatto delle informazioni in esso contenute.