La riforma del Regolamento OCM unica non avviene con una nuova formulazione giuridica, come per gli altri testi base della nuova PAC, ma con una modifica strutturale più sostanziale che riguarda i regimi di aiuto in generale e gli aiuti in settori particolari (ortofrutticoli, apicoltura, vitivinicolo, luppolo, olio d’oliva e olive da tavola). Nel nuovo testo dell’OCM unica rimangono solo gli strumenti relativi alla gestione del mercato interno (reti di sicurezza), le norme di commercializzazione e gli scambi con i Paesi Terzi.

Il Regolamento(UE) 2021/2115 sui PSN della PAC include anche i tipi di intervento settoriali (obbligatori e facoltativi) che tradizionalmente facevano parte del Regolamento (UE) 1308/2013 sull’OCM unica. In questo quadro, il PSN italiano prevede interventi settoriali nel 2023-2027 nei seguenti ambiti:

  • prodotti ortofrutticoli (obbligatorio): Il PSN italiano destina 1,46 miliardi di euro per il periodo 2023-27 (pari in media a 291,4 milioni di euro l’anno) per finanziare interventi a sostegno del settore ortofrutticolo. I beneficiari degli interventi sono le OP e le AOP, riconosciute ai sensi del Regolamento (UE) 1308/2013 e del recente Regolamento (UE) 2021/2117 con un programma operativo approvato. Gli obiettivi e gli interventi devono essere attuati attraverso programmi operativi (di durata minima di tre anni e durata massima di sette anni) approvati.
  • prodotti dell’apicoltura (obbligatorio): All’interno del PSN, l’Italia ha previsto numerosi interventi nel settore dell’apicoltura, finalizzati a perseguire gli obiettivi previsti dal Regolamento(UE) 2115/2022. L’importo complessivo del sostegno UE al settore dell’apicoltura ammonta a circa 5,16 milioni di euro l’anno, per un totale di circa 25,83 milioni di euro per il periodo 2023-2027.
  • vitivinicolo (obbligatorio): L’Italia, attraverso il PSN, conferma il sostegno (obbligatorio) al settore vitivinicolo tramite l’aiuto finanziario dell’UE. Tali interventi sono attivati da tutte le 19 Regioni italiane e dalle due Province Autonome di Trento e Bolzano che provvederanno ad attuarlo, ciascuna sul proprio territorio, attraverso le AdG regionali e le condizioni di attuazione e ammissibilità riportate nel PSN. I beneficiari dei diversi interventi sono: gli imprenditori agricoli singoli e associati; le organizzazioni di produttori vitivinicole e loro associazioni; le organizzazioni interprofessionali vitivinicole riconosciute ai sensi del Regolamento (UE) 1308/2013; le organizzazioni professionali, le cooperative agricole che conducono propri vigneti; le società di persone e di capitali esercitanti attività agricola; i consorzi di tutela autorizzati e loro associazioni e federazioni; i soggetti pubblici; le associazioni temporanee di impresa e di scopo, le reti di impresa.
  • olio d’oliva e olive da tavola (facoltativo): La dotazione finanziaria disponibile per l’Italia è di 34,59 milioni di euro l’anno, per un totale di 172,95 milioni di euro per il periodo 2023-2027. Nello specifico i beneficiari degli aiuti sono le OP e AOP riconosciute che presentano un programma operativo di durata triennale, volto a rendere il settore più efficiente mediante azioni collettive finalizzate al raggiungimento di obiettivi di competitività, qualità e sostenibilità.
  • altri settori (facoltativi): settore pataticolo (patate fresche e refrigerate). L’Italia ha scelto, infine, di utilizzare una quota residuale della dotazione dei pagamenti diretti per un intervento facoltativo ad hoc per il settore pataticolo, che beneficia di un plafond annuale pari a 6 milioni di euro, per un totale di 30 milioni di euro nel periodo 2023-2027. Tale intervento intende promuovere e sostenere il modello dei programmi operativi e pertanto i beneficiari dell’intervento sono le OP e le loro AOP, riconosciute ai sensi del Regolamento (UE) 1308/2013 con un programma operativo approvato. Il PSN specifica gli obiettivi ai quali dovranno rispondere i programmi operativi nel settore pataticolo; a questi obiettivi verranno associati specifici tipi di intervento finanziabili. L’aiuto finanziario sarà versato ai fondi di esercizio costituiti dalle OP/AOP riconosciute ed è limitato al 50% della spesa effettivamente sostenuta, benché in casi particolari l’intensità dell’aiuto potrà raggiungere il 60% per i primi cinque anni dall’anno di riconoscimento. L’aiuto finanziario dell’UE è comunque limitato al 6% del valore della produzione commercializzata di ciascuna OP/AOP. Tali aiuti non si configurano come aiuti di stato.


Faq

PAC 23-27 Quali sono le modifiche al regolamento sugli OCM?

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