Pubblicato il Decreto Condizionalità 2017

3 Aprile 2017

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale del 25 gennaio 2017 che definisce le regole sulla condizionalità per l’anno 2017 e le riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.

La condizionalità comprende l’insieme degli atti e delle norme che l’agricoltore è tenuto a rispettare per poter ricevere i pagamenti diretti, i pagamenti relativi alle misure ambientali dello Sviluppo Rurale e i pagamenti dell’OCM legati ai vigneti (vendemmia verde e ristrutturazione dei vigneti). In particolare, il decreto elenca i Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e definisce le norme per il mantenimento del terreno in Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA).

Il non rispetto delle norme di condizionalità comporta l’applicazione di sanzioni (a valere sui pagamenti spettanti) o l’applicazione di riduzioni od esclusioni adottate in relazione all’insieme delle domande di aiuto o di pagamento presentate dal beneficiario nel corso dell’anno in cui si verifica l’adempienza, nonché alle domande presentate per la vendemmia verde o la ristrutturazione dei vigneti. E’ bene precisare che la riduzione od esclusione si applica solo qualora l’inadempienza sia imputabile ad atti od omissioni direttamente imputabili al beneficiario e qualora l’inadempienza sia connessa all’attività agricola del beneficiario e/o sia interessata la superficie aziendale del beneficiario.

L’inadempienza per negligenza comporta una riduzione dei pagamenti spettanti al beneficiario pari massimo al 5%. Tale percentuale è aumentata al 15% in caso di reiterazione.

I casi di inadempienza giudicati di minore valore (data la loro limitata rilevanza della gravità, portata e durata) non determinano riduzioni od esclusioni. Al beneficiario sarà segnalato l’obbligo di prevedere misure correttive. Qualora in un controllo successivo (entro i tre anni consecutivi) si riscontri la non applicazione delle misure correttive, e quindi il mancato risanamento dell’inadempienza, si applicano riduzioni con effetto retroattivo e l’infrazione si considera reiterata, con aumento della percentuale di riduzione.

Se l’inadempienza è stata commessa intenzionalmente dal beneficiario, la riduzione da applicare all’importo complessivo è pari al 20%. In ogni caso l’ammontare complessivo delle riduzioni e delle esclusioni per un anno civile non supera l’importo spettante al beneficiario.

In caso di inadempienza intenzionale estrema (ripetizione di una o più infrazioni intenzionali) in termini di portata, gravità o durata, il beneficiario nell’anno successivo, oltre alla sanzione, è escluso da tutti i pagamenti.

Rispetto agli anni precedenti, le riduzioni ed esclusioni si applicano anche quando l’importo è pari o inferiore a 100 euro per beneficiario e per anno civile.

Nel decreto sono inoltre definite disposizioni specifiche per lo Sviluppo rurale relative alla definizione dei requisiti e delle norme per l’accesso alle misure e ai criteri di riduzione ed esclusione per inadempienze relative agli impegni ed altri obblighi.

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Gli Uffici Coldiretti sono a disposizione per ulteriori chiarimenti.