FAQ

Faq

Nella presente sezione è possibile consultare alcune domande frequenti sulla Pac 2014-2020.


Cosa prevede la programmazione PAC 23-27 per le giovani imprese?

Il tema del ricambio generazionale è una priorità del Piano strategico dell’Italia che individua un insieme di strumenti per sostenere ed attrarre i giovani in agricoltura agevolandone l'accesso ai fattori di produzione, quali il credito ed ai capitale fondiario, e offrendo opportunità di formazione volte ad accrescere le capacità professionali e imprenditoriali. In continuità con la programmazione precedente, quindi, la strategia per i giovani in agricoltura e il ricambio generazionale sarà realizzata attraverso una quota di pagamenti diretti e nell’ambito dello sviluppo rurale. Opportunità per i giovani nel I Pilastro In continuità con la precedente programmazione, il Psn italiano ha approvato il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori. L'aiuto erogato consisterà in un pagamento annuale disaccoppiato per ettaro ammissibile, di valore pari al 50% del valore medio dei titoli per il sostegno di base al reddito per la sostenibilità, circa 83,50 euro. L’aiuto potrà essere erogato per un massimo di 90 ettari ammissibili. Opportunità per i giovani nel II Pilastro Primo insediamento L’intervento di sostegno al primo insediamento è volto ad attrarre giovani in agricoltura e fornirgli strumenti per agevolare il loro insediamento (l’acquisizione dei terreni, dei capitali, delle conoscenze), indirizzando l’aiuto ad aziende con un chiaro potenziale di crescita. Cooperazione per il ricambio generazionale All’interno dello sviluppo rurale è stato inserito un nuovo intervento: cooperazione per il ricambio generazionale. L’obiettivo è di favorire il graduale passaggio dell’attività aziendale ai giovani attraverso lo scambio intergenerazionale di competenze. I beneficiari sono sia agricoltori anziani che giovani che stipulano un contratto di affiancamento per la durata massima di 3 anni. L’accordo prevede che l’imprenditore over 65 trasferisca le proprie conoscenze al giovane il quale a sua volta contribuire direttamente alla gestione dell’impresa, compartecipando agli utili per una quota compresa tra il 30% e il 50%.  Il contratto può stabilire il subentro del giovane nella gestione aziendale e in caso di vendita, per i sei mesi successivi alla conclusione del contratto, il giovane ha diritto di prelazione, mentre in caso di conclusione anticipata del contratto ha diritto a forme di compensazione. All’intervento fornirà un supporto finanziario per i costi professionali sostenuti per la definizione del contratto di affiancamento, per agevolare l’accesso al regime pensionistico dell’anziano e la cessione dell’azienda attraverso la copertura dei costi legali e di consulenza.

Cosa sono gli impegni ambientali climatici in materia di gestione?

I pagamenti per impegni ambientali, climatici e altri impegni in materia di gestione (pagamenti ACA), rappresentano la parte dell’architettura verde che richiede agli agricoltori il più elevato livello di impegno, nonché comportamenti produttivi e gestionali molto specifici. I pagamenti ACA avranno un funzionamento molto simile a quello delle Misure 10 e 11 della programmazione 2014-2020, e avranno l’obiettivo di compensare i maggiori costi e i mancati redditi connessi all’adozione volontaria degli impegni per il clima e per l’ambiente. Il PSN contiene 31 impegni agro-ambientali, dei quali 26 vengono identificati come pagamenti ACA (codici PSN da SRA01 a SRA26) e 5 sono altri sostegni specifici (codici PSN da SRA27 a SRA31). In generale, la maggior parte degli impegni ambientali e climatici (ACA) sono cumulabili con altri interventi e sono concessi ai beneficiari (agricoltori singoli o associati), in base alla superficie (SAU) o a UBA, per un periodo di 5 anni.

Cosa prevede lo Sviluppo Rurale nella nuova PAC?

Gli interventi dedicati allo SR finanziati dal FEASR rappresentano una parte del PSN 2023-2027. È chiaro, infatti, che l‘ambizioso obiettivo di promuovere un settore agricolo moderno, competitivo, resiliente e diversificato, caratterizzato da una produzione di alta qualità, da un uso efficiente delle risorse, che riesca a garantire la sicurezza alimentare, la tutela dell’ambiente, dei diritti di lavoratori e dei cittadini, potrà essere Sulla base di quanto indicato nell’Art. 69 del Regolamento (UE) 2021/2115, lo SR prevede otto aree in cui sono state implementate le diverse tipologie di interventi:
  1. Impegni ambientali, climatici e altri impegni in materia di gestione;
  2. Vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici;
  3. Svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori;
  4. Investimenti, compresi gli investimenti nell’irrigazione;
  5. Insediamento dei giovani agricoltori e l’avvio di imprese rurali, compreso l’insediamento di nuovi agricoltori;
  6. Strumenti per la gestione del rischio;
  7. Cooperazione;
  8. Scambio di conoscenze e la diffusione dell’informazione.
In totale, gli interventi previsti sono ben 76.

Quali sono le modifiche al regolamento sugli OCM?

La riforma del Regolamento OCM unica non avviene con una nuova formulazione giuridica, come per gli altri testi base della nuova PAC, ma con una modifica strutturale più sostanziale che riguarda i regimi di aiuto in generale e gli aiuti in settori particolari (ortofrutticoli, apicoltura, vitivinicolo, luppolo, olio d’oliva e olive da tavola). Gli “interventi settoriali”, pertanto, sono stati inclusi nei PSN degli Stati membri Nel nuovo testo dell’OCM unica rimangono gli strumenti relativi alla gestione del mercato interno (reti di sicurezza), le norme di commercializzazione e gli scambi con i Paesi Terzi. Il Regolamento(UE) 2021/2115 sui PSN della PAC include anche i tipi di intervento settoriali (obbligatori e facoltativi) che tradizionalmente facevano parte del Regolamento (UE) 1308/2013 sull’OCM unica. In questo quadro, il PSN italiano prevede interventi nel 2023-2027 nei seguenti settori: ■ prodotti ortofrutticoli (obbligatorio); ■ prodotti dell’apicoltura (obbligatorio); ■ vitivinicolo (obbligatorio); ■ olio d’oliva e olive da tavola (facoltativo); ■ altri settori (facoltativi): settore pataticolo (patate fresche e refrigerate).

La definizione del sostegno redistributivo

Il sostegno ridistributivo è uno strumento indirizzato alle aziende di piccole dimensioni, con superfici comprese tra 0,5 e 50 ettari. Il pagamento integrativo viene corrisposto su tutti gli ettari ammissibili, fino ai primi 14 ettari, anche se non interamente coperti da diritti all’aiuto (è sufficiente abbinare 1 solo titolo), per un totale stimato di circa 82 €/ha. Esempio: un’azienda inferiore a 0,5 ha non riceve il pagamento; un’azienda fino a 50 ha riceve il pagamento solo su 14 dei 50 ha; un’azienda con più di 50 ha non riceve il pagamento nemmeno su 14 ha.

Il processo di convergenza interna

  Il pagamento di base (sostegno di base al reddito per la sostenibilità) spettante ad ogni singolo agricoltore resta legato al valore del titolo su cui verrà attuato il processo di convergenza interna in quattro fasi annuali di uguale valore, con lo scopo di garantire nel 2026 che il valore di tutti titoli tenda all’85% (attualmente al 60%) del valore medio unitario nazionale (167 euro circa). Il valore dei diritti all’aiuto aumenta progressivamente quando l’importo è inferiore all’85% del valore medio nazionale e Il valore dei diritti all’aiuto si riduce quando quest’ultimo è superiore all’importo unitario medio. La riduzione non supera il 30% (meccanismo dello “stop loss”). Inoltre il valore unitario massimo dei singoli diritti all’aiuto è fissato a 2.000 € euro.

ECO-5 Misure specifiche per gli impollinatori

Nell'ECO-5 Misure specifiche per gli impollinatori (sia su colture erbacee che arboree) sono ammissibili le superfici a seminativo e quelle occupate da colture arboree permanenti sulle quali sono rispettati i seguenti impegni: -mantenimento su almeno il 70 % della superficie oggetto di impegno, nell’anno di domanda, della copertura dedicata con piante di interesse apistico (nettarifere e pollinifere), spontanea o seminata su una superficie minima di almeno 0,25 ettari contigui, con una larghezza minima di 20 metri e per i seminativi una distanza da 3 a 5 metri (fascia di rispetto) da colture limitrofe non soggette a limitazione dell’uso di prodotti fitosanitari; -non esecuzione operazioni di sfalcio, trinciatura o sfibratura delle piante di interesse apistico su tutta la superficie delle coltivazioni arboree, per tutto il periodo dalla germinazione al completamento della fioritura; -non utilizzare diserbanti chimici fino al completamento della fioritura ed eseguire il controllo esclusivamente meccanico o manuale di infestanti non di interesse apistico su tutta la superficie delle coltivazioni arboree oggetto di impegno; -non utilizzare prodotti fitosanitari durante la fioritura sia della coltura arborea o del seminativo, sia della coltura di interesse apistico su tutta la superficie oggetto di impegno, fatte salve diverse disposizioni previste dai Servizi fitosanitari finalizzate al contenimento o eradicazione di fitopatie o di parassiti; durante il resto dell’anno applicare le tecniche della difesa integrata; -dopo il completamento della fioritura sulla superficie oggetto di impegno per i seminativi è possibile effettuare la semina di una coltura principale. Sono ammissibili al pagamento anche le superfici certificate BIO e SQNPI, posto che venga assicurata la non duplicazione dei pagamenti per gli impegni che si sovrappongono. L’eco-schema prevede un pagamento annuale di 500 euro/ha per i seminativi e di 250 euro/ha per le colture permanenti. È prevista integrazione dell’importo per impegni assunti in Natura 2000 e ZVN.

ECO-4 Sistemi foraggeri estensivi

L'ECO-4 Sistemi foraggeri estensivi è finalizzato a favorire l’introduzione in avvicendamento di colture leguminose e foraggere, nonché colture da rinnovo, con l’impegno alla gestione dei residui in un’ottica di carbon sink, al fine di sostenere orientamenti produttivi aziendali meno impattanti in termini di impiego di input produttivi, oltre gli impegni previsti dalla BCAA 7 (obbligo rotazione). Sono ammissibili all’eco-schema tutte le superfici a seminativo in avvicendamento sulle quali sono rispettati i seguenti impegni: -assicurare nell’avvicendamento almeno biennale la presenza di colture leguminose e foraggere, nonché di colture da rinnovo: -la presenza di colture leguminose e foraggere, o di colture da rinnovo, inserendo nel ciclo di rotazione, per la medesima superficie, almeno una coltura miglioratrice proteica o oleaginosa, o almeno una coltura da rinnovo; -sulle colture leguminose e foraggere non è consentito l’uso di diserbanti chimici e di altri prodotti fitosanitari, sulle colture da rinnovo è consentito esclusivamente l’uso della tecnica della difesa integrata o della produzione biologica; -l’interramento dei residui, fatta eccezione per le aziende zootecniche. Sono ammissibili al pagamento anche le superfici certificate BIO e SQNPI, posto che venga assicurata la non duplicazione dei pagamenti per gli impegni che si sovrappongono. L’eco-schema prevede un pagamento annuale a compensazione dei costi supplementari e del mancato guadagno dovuto agli impegni assunti, stimato pari a 110 euro/ha. È prevista integrazione dell’importo per impegni assunti in Natura 2000 e ZVN.

ECO-3 Salvaguardia olivi di particolare valore paesaggistico

ECO-3 salvaguardia olivi di particolare valore paesaggistico sono ammissibili tutte le superfici olivetate di particolare valore paesaggistico e storico, anche in consociazione con altre colture arboree, sulle quali sono rispettati i seguenti impegni specifici: -assicurare la potatura biennale delle chiome -divieto di bruciatura in loco dei residui di potatura, fatte salve diverse disposizioni dei servizi fitosanitari; -mantenere l’oliveto oggetto di impegno nel suo status quo, quale valore paesaggistico e divieto di conversione, anche attraverso infittimenti, in sistemi più intensivi; l’impegno deve essere mantenuto per almeno un anno successivo a quello di adesione all’eco-schema. Si considerano di particolare valore paesaggistico e storico gli oliveti con una densità mediamente inferiore a 300 piante per ettaro e quelli individuati dalla Regione o Provincia autonoma competente per territorio, fino ad un massimo di 400 piante per ettaro, in base ad elementi oggettivi, quali l’architettura degli impianti, le tecniche di allevamento ed altre pratiche tradizionali. L’intervento pertanto si applica a quelle superfici che hanno una densità minima pari a 60 piante ad ettaro  e fino ad un massimo di 300. Possono aumentare a 400 se la Regione o Provincia Autonoma competente per territorio individuano aree specifiche di particolare valenza paesaggistica. Sono ammissibili al pagamento anche le superfici certificate BIO e SQNPI, a condizione che non vi sia sovrapposizione di impegno. L’eco-schema prevede un pagamento annuale di 220 euro/ha aggiuntivo al sostegno di base al reddito. È prevista integrazione dell’importo per impegni assunti in aree Natura 2000 e ZVN.

ECO-2 Inerbimento delle colture arboree

Nell'ECO-2 inerbimento delle colture arboree sono ammissibili tutte le superfici occupate da colture permanenti (legnose agrarie) e altre specie arboree permanenti a rotazione rapida, sulle quali devono essere rispettati i seguenti impegni di gestione del suolo, aggiuntivi a quelli previsti dalla condizionalità: -mantenimento su almeno il 70 % della superficie oggetto di impegno, tra il 15 settembre dell’anno di domanda e il 15 maggio dell’anno successivo, della copertura vegetale erbacea, spontanea o seminata nell’interfila o, per le colture non in filare, all’esterno della proiezione verticale della chioma; -non esecuzione di trattamenti di diserbo chimico nell’interfila o, per le colture non in filare, all’esterno della proiezione verticale della chioma; -non esecuzione di lavorazioni del terreno nell’interfila o, per le colture non in filare, all’esterno della proiezione verticale della chioma durante tutto l’anno; è consentita la semina che non implichi la lavorazione del suolo; -gestione della copertura vegetale erbacea durante tutto l’anno, esclusivamente mediante operazioni meccaniche di sfalcio, trinciatura-sfibratura della vegetazione erbacea. Sono ammissibili al pagamento anche le superfici certificate BIO e Sistema di Qualità Nazionale di produzione integrata SQNPI, posto che venga assicurata la non duplicazione dei pagamenti per gli impegni che si sovrappongono. L’eco-schema prevede un pagamento annuale a compensazione dei costi supplementari e del mancato guadagno dovuto agli impegni assunti, stimato pari a 120 €/ha aggiuntivo al sostegno di base al reddito. È prevista integrazione dell’importo per impegni assunti in Natura 2000 e ZVN.

ECO-1 Miglioramento benessere animale e contrasto all’antimicrobico resistenza

L'ECO-1 miglioramento benessere animale e contrasto all’antimicrobico resistenza prevede due livelli di impegno: -il livello 1 si pone come obiettivo finale quello di fare aderire le aziende zootecniche ad un percorso virtuoso di riduzione dell’uso del farmaco (antibiotici), basato sull’attuazione di impegni direttamente collegati al miglioramento del benessere animale, misurati attraverso il sistema Classy Farm. Il livello 1 si rivolge agli allevatori di: Bovini da latte, da carne, a duplice attitudine, Ovini da latte e da carne, Caprini, Bufalini da latte e da carne e Suini. È previsto un pagamento annuale ad UBA a favore degli allevatori che si impegnano volontariamente ad adottare tale misura, aggiuntivo al pagamento base, oltre ovviamente al rispetto delle norme obbligatorie vigenti in materia di benessere animale (CGO6, CGO9, CGO10, CGO11), così ripartito: 66,00 €/UBA per bovini da latte e bufalini; 54,00 €/UBA per bovini da carne e a duplice attitudine; 24,00 €/UBA per vitelli a carne bianca e suini; 60,00 €/UBA per ovini e caprini. -il livello 2, che prevede l’adesione al Sistema di Qualità Nazionale per il Benessere Animale (SQNBA) con pascolamento, si rivolge ai Bovini da latte, da carne e a duplice attitudine e ai suini allevati allo stato semi brado. L’adesione al sistema SQNBA non è obbligatoria per gli allevamenti biologici i cui impegni sono stabiliti dal relativo disciplinare e per gli allevamenti bovini di piccole dimensioni (allevamenti di massimo 20 UBA nell’anno di domanda 2023 e massimo di 10 UBA a partire dall’anno di domanda 2024) a condizione che l’effettivo pascolamento sia controllato e attestato dalle amministrazioni competenti per territorio. È previsto un pagamento annuale ad UBA a favore degli allevatori che si impegnano volontariamente ad adottare tale misura, aggiuntivo al pagamento base, così ripartito: 240,00 €/UBA per bovini da latte, da carne e a duplice attitudine; 300,00 €/UBA per suini.

Cosa sono gli eco-schemi?

Gli eco-schemi propongono agli agricoltori pagamenti aggiuntivi, a fronte di impegni ambientali su base volontaria, che vanno oltre la condizionalità rafforzata. All’interno del Piano Strategico italiano sono previsti cinque diversi eco-schemi:
  • ECO-1 Miglioramento benessere animale e contrasto all’antimicrobico resistenza.
  • ECO-2 Inerbimento delle colture arboree.
  • ECO-3 Salvaguardia olivi di particolare valore paesaggistico.
  • ECO-4 Sistemi foraggeri estensivi.
  • ECO-5 Misure specifiche per gli impollinatori (sia su colture erbacee che arboree)

Cosa si intende per condizionalità rafforzata?

La condizionalità rafforzata rappresenta un insieme di norme vincolanti per percepire il sostegno della PAC, sia i pagamenti diretti che quelli previsti dallo Sviluppo rurale. La condizionalità, sulla linea della precedente programmazione PAC 2014-2020, rimane basata sui Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e sulle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA). Tuttavia, per il periodo di programmazione 2023-2027 vengono introdotte delle novità nell’impianto di condizionalità: -Le norme sulla BCAA passano da 7 a 9, i CGO passano da 13 a 11. -La condizionalità viene “rafforzata” con l’assorbimento al suo interno del Greening applicato fino al 2022. Tale strumento non esisterà più nella nuova programmazione e gli impegni che prevedeva sono in parte ripresi e modificati nella BCAA1 e nella BCAA7. -Le regioni possono a loro volta intervenire con precisazioni, limitazioni o deroghe particolari su specificità del proprio territorio.

Giovane imprenditore: quali sono i requisiti?

Il giovane agricoltore è la persona fisica che obbligatoriamente soddisfa i seguenti requisiti:
  1. si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo azienda. L’insediamento deve avvenire entro i 5 anni precedenti la prima presentazione di una domanda unica con richiesta del sostegno complementare al reddito per i giovani o la presentazione della domanda di assegnazione dei diritti all’aiuto.
  2. non ha più di 40 anni nel primo anno di presentazione della domanda unica con richiesta del sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori o nell’anno di presentazione della domanda di assegnazione dei diritti all’aiuto;
  3. è in possesso di adeguati requisiti di istruzione e competenza in campo agricolo.

Quali sono i requisiti per essere definito agricoltore attivo?

I pagamenti diretti sono concessi agli agricoltori in attività, vale a dire a coloro che svolgono almeno un livello minimo di attività agricola e che al momento della presentazione della domanda di aiuto sono in possesso di uno dei seguenti requisiti: 1) ISCRIZIONE NELLA SEZIONE SPECIALE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE (CCIAA) come impresa agricola “attiva”, o come piccolo imprenditore o coltivatore diretto. Nel caso in cui l’impresa individuale o società risulti iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese in uno stato diverso da “attivo”, che pregiudichi lo svolgimento dell’attività d’impresa agricola, non è riconosciuto il requisito di agricoltore in attività; 2) ISCRIZIONE all’INPS come coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali (IAP), coloni o mezzadri; 3) possesso della P. IVA attiva in campo agricolo (codice ATECO 01), con dichiarazione annuale IVA, relativa all’anno precedente la presentazione della domanda (o in caso di indisponibilità, all’ultimo anno disponibile ma non oltre due anni fiscali precedenti l’anno di presentazione della domanda di aiuto), dalla quale risulti lo svolgimento dell’attività agricola. Per le aziende che, in presenza di un volume d’affari non superiore a 7.000 € euro si avvalgono della facoltà di esenzione dalla presentazione della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, il requisito è soddisfatto mediante la presentazione di dichiarazione di esenzione sempre accompagnata da fatture, bollette doganali o altra documentazione fiscale/contabile relativa all’attività agricola svolta per produzione o per il mantenimento della superficie. È sufficiente il possesso della partita IVA attiva in campo agricolo per:
  • le aziende con superfici agricole ubicate in misura maggiore al 50% in zone montane e/o svantaggiate,
  • gli agricoltori che iniziano l’attività agricola nell’anno di domanda o nei mesi di novembre e dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione della domanda,.
4) per le persone fisiche e giuridiche che svolgono attività agricola e che risiedono in territori extradoganali (Campione d’Italia e Livigno), il requisito di agricoltore in attività è soddisfatto attraverso l’iscrizione ad un registro depositato presso i relativi Comuni dal quale si evince lo svolgimento dell’attività agricola.

Prezzi dell’APP TerraInnova

I prezzi pubblicati sono rilevati sui mercati all'origine rilevati dalla Rete di rilevazione Ismea. Le quotazioni sono riferite al prodotto declinato per varietà, caratteristiche e condizione di vendita, per ciascuna occorrenza rilevata viene fornito il prezzo medio e la variazione rispetto alla settimana precedente. Le rilevazioni hanno cadenza settimanale e, dunque, i prezzi si riferiscono alla settimana in corso. Tutti i prezzi sono IVA esclusa ad eccezione di quelli del latte ovino che sono invece IVA inclusa

A cosa serve il Business Plan previsto nell’APP TerraInnova?

Il Business Plan previsto nell’applicazione TerraInnova è lo strumento attraverso cui gli imprenditori agricoli potranno simulare e verificare la fattibilità della propria idea imprenditoriale, alla luce delle opportunità offerte dai Programmi di Sviluppo Rurale. L’imprenditore agricolo inserirà i dati relativi allo stato attuale della propria azienda e quelli dell’investimento che intende fare; l’applicazione verificherà in automatico la rispondenza ai principali requisiti previsti dai bandi e calcolerà alcuni parametri economici, come il margine lordo e il costo dell’indebitamento, per valutare la fattibilità dell’investimento proposto dall’imprenditore agricolo.

Cosa è la Produzione Standard?

La produzione standard (PS) di un’attività produttiva agricola è il valore medio ponderato della produzione lorda totale, comprendente sia il prodotto principale che gli eventuali prodotti secondari, realizzati in una determinata regione o provincia autonoma nel corso di un’annata agraria. Le misure di Primo insediamento e, talvolta, la misura Investimenti chiedono il raggiungimento di un valore minimo di PS e, in alcuni casi, un valore massimo. Tali valori costituiscono condizione di ammissibilità alle misure. La PS si calcola moltiplicando il valore unitario degli ettari o del numero di capi per i valori individuati dalle tabelle regionali.

Cos’è lo Sviluppo rurale

La Politica di sviluppo rurale si colloca nel quadro delle politiche dell'UE nell'ambito della Politica agricola comune (PAC). Essa è finalizzata allo sviluppo socio-economico delle aree rurali, mantenendo la vitalità delle campagne attraverso programmi di investimento, di modernizzazione e di sostegno ad attività — agricole e non — nelle zone rurali.

Lo Sviluppo Rurale viene implementato attraverso i Programmi di sviluppo rurale (PSR).

Il PSR è un documento programmatico che ogni Regione Italiana ha realizzato  per utilizzare al meglio le risorse finanziarie (integrazione di risorse comunitarie, nazionali e regionali) destinate all'ammodernamento delle zone rurali. In Italia sono stati approvati, per il periodo 2014-2020, ventuno Programmi di sviluppo rurale regionali (19 regionali + 2 Province autonome).

Per accedere alle misure previste nei PSR è necessario presentare domanda di accesso ai bandi  emanati periodicamente dalle Regioni secondo le modalità in essi contenute. I bandi attivi nella propria Regione sono consultabili nella sezione Bandi Sviluppo Rurale dell'APP TerraInnova.

Giovani agricoltori – Cosa è previsto per loro nella Pac?

Nell'ambito dello Sviluppo Rurale, tutte le regioni hanno attivato la misura 6.1 che supporta l'avvio di imprese agricole giovani e, quindi, l'insediamento dei giovani in agricoltura (fino a 41 anni non compiuti). L'attivazione della misura avviene tramite bando regionale, nel quale sono individuate le condizioni di ammissibilità, cosa può essere finanziato e l'ammontare di sostegno che può essere erogato al giovane, che in alcune regioni può raggiungere 70.000 euro. Particolare attenzione deve essere prestata alla data di insediamento del giovane rispetto alle regole previste nel bando regionale.  Per mantenerti aggiornato sui bandi aperti nella tua regione, scarica e consulta l'APP TerraInnova di Coldiretti. Nell'ambito dei Pagamenti Diretti, per i giovani agricoltori è previsto un premio aggiuntivo calcolato come percentuale del valore medio dei diritti richiesti dall’agricoltore. Per richiedere il pagamento è necessario che l’agricoltore non abbia più di 40 anni e che si insedi per la prima volta in qualità di capo-azienda o che si sia già insediato nei cinque anni che precedono la prima presentazione di una domanda per aderire al regime del pagamento di base. I giovani agricoltori che non hanno diritti all'aiuto possono richiedere di riceverli tramite domanda di accesso alla riserva nazionale al momento dell'insediamento. Coloro che hanno già dei diritti all'aiuto possono chiedere l'aumento del valore dei titoli al valore della riserva nazionale (per il 2015 il valore dei diritti assegnati dalla riserva nazionale è stato pari a 228 euro, a cui si somma il greening). Il numero massimo di ettari ammissibili al pagamento è stato fissato a 90. Ad esempio un giovane agricoltore che possiede 100 ettari, percepisce il pagamento per i giovani per 90 ettari.  

Cos’è il PEI?

Il Partenariato europeo per l’innovazione Produttività e sostenibilità dell’agricoltura (PEI-AGRI) è un innovativo strumento ideato per contribuire alla strategia dell'Unione "Europa 2020" per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Questa strategia si basa su un approccio innovativo di cooperazione tra più soggetti e si articola su vari temi portanti, tra cui, il potenziamento della ricerca e dell’innovazione. Il PEI è implementato attraverso la creazione di Gruppi Operativi (GO). Un GO è uno strumento per la diffusione delle innovazioni nel settore agroalimentare e forestale che ha l’obiettivo di individuare - in un determinato contesto - soluzioni a specifici problemi o di promuovere specifiche opportunità per le imprese agricole. Il GO è composto da una serie di attori della filiera, tra cui: imprese agricole, forestali, agroalimentari, centri di ricerca, università, organizzazioni di consulenza, ecc. L'obiettivo è quello di avviare una cooperazione con il fine di introdurre una o più innovazioni in un dato contesto, coinvolgendo anche altre imprese del territorio con attività di consulenza e divulgazione. I Psr prevedono specifiche opportunità nell'ambito della Misura 16 i cui bandi attivi per la propria regione di riferimento sono consultabili nell'apposita sezione Bandi Sviluppo Rurale dell'APP TerraInnova.

Greening e condizionalità – Cosa sono?

Il greening è una delle più importanti novità del nuovo regime di pagamenti diretti in vigore dal 2015. Consiste nell’obbligo per gli agricoltori che ricevono il pagamento di base di rispettare pratiche benefiche per il clima e l’ambiente o, in alternativa, di attuare pratiche equivalenti che apportino un beneficio pari o superiore alle pratiche benefiche per il clima e l’ambiente. Il non rispetto degli obblighi greening comporta l'applicazione di riduzioni e sanzioni per l'agricoltore. Le pratiche agricole per il clima e l’ambiente sono: 1) Diversificazione: le aziende con una superficie a seminativo superiore a 10 ettari devono prevedere 2 colture (seminativi tra 10 e 30 ettari) o 3 colture (seminativi superiori a 30 ettari); sono previste esenzioni. 2) Mantenimento del prato permanente esistente: gli agricoltori non possono convertire i prati permanenti situati in zone sensibili sotto il profilo ambientale e contemplate nelle zone “Natura 2000”. Ulteriori zone sensibili potranno essere individuate dalle Regioni e Province Autonome. I prati permanenti al di fuori delle aree sensibili potranno essere convertiti previa autorizzazione di Agea. 3) Creazione di aree di interesse ecologico: il 5% dei seminativi aziendali dichiarati dall’agricoltore deve essere costituito da aree di interesse ecologico. L’obbligo è previsto solo per le aziende la cui superficie a seminativo supera i 15 ettari; come per la diversificazione, sono previste esenzioni. Le tre pratiche benefiche devono essere applicate congiuntamente e non sono alternative. Le aziende biologiche sono considerate greening ipso facto cioè esenti dagli obblighi greening (anche le aziende in conversione). Tale esenzione, però, è prevista solo per le unità aziendali condotte in biologico. Sono inoltre esonerati dal greening: gli agricoltori che aderiscono al regime semplificato dei piccoli agricoltori; che, a seguito dell’adesione a misure agro-climatico-ambientali dei Psr o ad alcune tipologie di certificazione, adottano pratiche benefiche per l’ambiente e per il clima che danno benefici equivalenti o maggiori rispetto a quelli del greening (questa opzione non è stata utilizzata dall’Italia per il 2015); le cui aziende sono situate in tutto o in parte nelle zone rientranti nelle direttive Habitat, Acqua e Uccelli, i quali hanno diritto al pagamento ecologico purché applichino le pratiche agricole benefiche, nella misura in cui tali pratiche siano compatibili, nell’azienda in questione, con gli obiettivi delle suddette direttive. Delle sette tipologie di pagamento, il greening è obbligatorio e assorbe il 30% del massimale nazionale, cioè delle risorse totali annualmente disponibili in Italia per i pagamenti diretti. Il pagamento è calcolato annualmente in modo individuale come percentuale del pagamento di base. La condizionalità consiste in una serie di impegni che l'agricoltore deve rispettare per poter beneficiare dei pagamenti previsti dalla Pac. Per maggiori approfondimenti consulta le brochure di Coldiretti sulle tematiche sopra riportate (clicca qui).

EFA – Le aree di interesse ecologico: cosa sono e come si applicano

Le aree di interesse ecologico (EFA- Ecological Focus Area) rappresentano il terzo obbligo del greening. In sostanza, le aziende con una superficie superiore a 15 ettari devono destinare il 5% dei seminativi dichiarati ad aree di interesse ecologico. Potranno essere considerate aree di interesse ecologico le seguenti superfici: • terreni lasciati a riposo, • terrazzamenti, • elementi caratteristici del paesaggio, • fasce tampone, comprese le fasce tampone occupate da prati permanenti; • ettari agroforestali, realizzati con i PSR, • fasce di ettari lungo le zone periferiche delle foreste, • superfici con bosco ceduo a rotazione rapida, • superfici oggetto di imboschimento con i PSR, • superfici con colture azotofissatrici. L’area di interesse ecologico (EFA) è situata sui seminativi dell’azienda, ad eccezione delle superfici con bosco ceduo a rotazione rapida e delle superfici oggetto di imboschimento, che sono EFA anche se non fanno parte dei seminativi, in quanto sono classificate come colture permanenti. Gli elementi caratteristici del paesaggio e le fasce tampone, per essere considerati EFA, possono altresì essere adiacenti ai seminativi dell’azienda. Così come per la diversificazione, anche per le EFA sono previste delle esenzioni. In particolare sono escluse le aziende: - i cui seminativi occupano una superficie inferiore ai 15 ettari; - i cui seminativi sono utilizzati per più del 75% per la produzione di erba o di piante erbacee da foraggio,  per terreni lasciati a riposo, investiti a colture leguminose o sottoposti ad una combinazione di tali usi, a condizione che la superficie complessiva dei seminativi non sottoposti a tali utilizzi non superi i 30 ettari; - se più del 75% della superficie agricola ammissibile è costituita da prato permanente, utilizzata per la produzione di piante erbacee da foraggio o per la coltivazione di colture sommerse (es. riso) o sottoposta a una combinazione di tali usi, a condizione che la superficie complessiva dei seminativi non sottoposti a tali impieghi non sia superiore a 30 ettari. Le EFA sono molto diverse tra loro, sia per unità di misura (ad esempio le siepi si misurano in metri lineari) sia per il loro valore ecologico (ad esempio il valore ecologico di un ettaro di terreno lasciato a riposo è superiore a quello di un ettaro di una coltura azotofissatrice). Per tenere in considerazione tali diversità è prevista l’applicazione di fattori di ponderazione e di conversione. Ai fini del calcolo della superficie ad EFA da utilizzare per il raggiungimento dell'obbligo del 5% dei seminativi, l'utilizzo dei fattori di ponderazione consente di considerare il valore ecologico della superficie, mentre il fattore di conversione consente, per le EFA misurate in metri lineari, di convertirle in metri quadrati.  

Diversificazione: cos’è e come si applica

La diversificazione delle colture è una delle tre pratiche benefiche per il clima e l’ambiente che devono essere rispettate per poter percepire il pagamento ecologico o greening. La diversificazione si applica alle sole aziende i cui seminativi superano i 10 ettari. In particolare: • le aziende con una superficie a seminativo compresa tra 10 e 30 ettari devono prevedere almeno due colture, delle quali la principale non occupa più del 75% dei seminativi; • le aziende con una superficie a seminativo superiore a 30 ettari devono prevedere almeno tre colture, delle quali la principale non copre più del 75% dei seminativi e le due principali insieme non coprono più del 95% dei seminativi. Se i seminativi sono occupati per più del 75% da erba o altre piante erbacee da foraggio o da terreni lasciati a riposo (maggese), si deve comunque rispettare il numero di colture in base alla superficie a seminativo, ma non sono previsti i limiti massimi. Quindi, sui seminativi restanti la coltura principale non copre più del 75% di tali seminativi restanti, salvo i casi in cui tali seminativi restanti siano occupati da erba o altre piante erbacee da foraggio o da terreni lasciati a riposo. Gli impegni della diversificazione non si applicano, oltre che nelle aziende con superfici a seminativo inferiori a 10 ettari, nei seguenti casi: • se i seminativi sono interamente investiti da una coltura sommersa (riso); • se i seminativi sono utilizzati per più del 75% per la produzione di erba o di altre piante erbacee da foraggio e/o sono tenuti a riposo, a condizione che la superficie complessiva dei seminativi non sottoposti a tali utilizzi non superi i 30 ettari; • se più del 75% della superficie agricola ammissibile è costituita da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o per la coltivazione di colture sommerse (es. riso) o sottoposta a una combinazione di tali impieghi, a condizione che la superficie complessiva dei seminativi non sottoposti a tali impieghi non sia superiore a 30 ettari. Per coltura si intende: • una coltura appartenente a uno qualsiasi dei differenti generi della classificazione botanica delle colture; quindi frumento duro (Triticum durum) e frumento tenero (Triticum aestivum) non possono essere considerate come due colture, mentre il frumento duro e l’orzo (Hordeum vulgare) possono essere considerate come due colture differenti perché appartenenti a generi diversi; • una coltura appartenente a una qualsiasi specie appartenente alla famiglia delle brassicacee, solanacee e cucurbitacee; • i terreni lasciati a riposo; • l’erba o le altre piante erbacee da foraggio. La coltura invernale e la coltura primaverile sono considerate distinte anche se appartengono allo stesso genere. Alcuni esempi di applicazione:
  • Esempio 1: azienda con seminativi pari a 15 ettari, con 12 ettari di frumento duro e 3 ettari di mais. L’azienda non soddisfa l’obbligo in quanto la coltura principale (il frumento) copre una superficie a seminativo superiore al 75% dei seminativi.
  • Esempio 2: azienda con seminativi pari a 70 ettari, di cui 25 ettari a frumento duro, 30 ettari a erba medica e 15 ettari a girasole. L’azienda rispetta l’obbligo della diversificazione in quanto sono presenti tre colture e sono rispettate le percentuali relative ai limiti massimi delle colture principali. L’azienda dovrà provvedere al solo rispetto dell’obbligo EFA in quanto non presenta superfici a prato permanente.
  • Esempio 3: azienda con seminativi pari a 18 ettari, di cui 14 ettari con erbaio misto di leguminose e graminacee e 4 ettari a frumento duro. L’azienda è esonerata dall’obbligo della diversificazione in quanto i seminativi sono occupati per più del 75% da erbaio misto, rientrante nella definizione di “erba e altre piante erbacee da foraggio”. L’azienda dovrà provvedere al solo rispetto dell’obbligo EFA in quanto non presenta superfici a prato permanente.

L’ Agricoltore attivo?

L’agricoltore attivo è una vera novità della Pac 2014-2020. Il suo scopo è di selezionare i beneficiari dei pagamenti diretti e di alcune misure dello sviluppo rurale. L’idea è di limitare la platea dei beneficiari ai soli agricoltori in attività escludendo gli agricoltori “non attivi”, ossia i soggetti per i quali l’agricoltura non è una parte significativa della propria attività economica e/o che da essa estraggono un reddito assimilabile ad una rendita