Condizionalità, cosa fare quando le acque per l’irrigazione sono soggette ad autorizzazione

6 Novembre 2017

Al fine di assicurare un minimo livello di protezione delle acque, nell’ambito della condizionalità è previsto il rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l’utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso, ai sensi della normativa vigente. La norma che prevede tale obbligo è nell’ambito delle Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA) ed è identificata con il numero 2 (Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l’utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione).

La Norma si ritiene rispettata solo se il beneficiario dimostra il possesso dell’autorizzazione all’uso della risorsa idrica oppure quando sia in corso l’iter procedurale necessario al rilascio dell’autorizzazione. Affinché la Norma sia rispettata, in caso di controllo sono verificati i seguenti elementi:
a) presenza in azienda della documentazione di autorizzazione alla captazione, attingimento o disponibilità in altro modo dell’acqua, rilasciata dall’autorità competente o di corretto  avvio dell’iter procedurale per il rilascio di tale autorizzazione;
b) congruità e completezza della documentazione con l’effettiva situazione aziendale.

I parametri di violazione sono dimensionati in relazione al tipo di infrazione commessa e alla dimensione aziendale. Si avrà un “livello basso” in caso di documentazione assente, incompleta o non conforme alla situazione aziendale per aziende con Superficie Agricola Utilizzata (Sau) inferiore o uguale ai tre ettari; si passa ad un “livello medio” in caso di documentazione incompleta o non conforme alla situazione aziendale per aziende con SAU superiore ai tre ettari. Il livello di violazione si considera “alto” nei casi di assenza della documentazione prevista per aziende con SAU superiore ai tre ettari.

In caso di inadempienza, sono considerate “inadempienze di importanza minore” solo quelle commesse da aziende con una SAU inferiore o uguale a tre ettari. In questi casi, è attivato il sistema di allerta tempestiva che prevede come azione correttiva la regolarizzazione dell’azienda nei confronti dell’autorizzazione all’uso dell’acqua irrigua. L’azione correttiva si considera realizzata al momento dell’avvio dell’iter per la regolarizzazione.

Per livelli d’infrazione superiori a quelli previsti dalle “inadempienze di importanza minore”, l’azienda dovrà avviare l’iter per la regolarizzazione della propria posizione entro la campagna successiva. L’infrazione è considerata intenzionale nel caso di:
a) assenza di ogni documentazione di autorizzazione all’uso di acqua irrigua ed una Sau aziendale pari o superiore ai 50 ettari, escluse le superfici utilizzate a prato permanente;
b) identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

Gli Uffici Coldiretti sono a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Articolo realizzato con il supporto della Commissione Europea nell’ambito del progetto Agri 2017/0160. I pareri in esso espressi impegnano soltanto l’autore e la CE declina ogni responsabilità sull’uso che potrà essere fatto delle informazioni in esso contenute.