Elenco e qualifica sottoprodotti, ecco i chiarimenti del Ministero dell’Ambiente

13 Marzo 2017

L’elenco dei produttori e degli utilizzatori dei sottoprodotti, previsto dal nuovo decreto n.264/2016, non è abilitante e non condiziona, né in positivo, né in negativo, la qualifica di un residuo produttivo come sottoprodotto, che rimane legata alla dimostrazione della sussistenza dei requisiti prescritti dal codice ambientale. Lo ha chiarito in una nota il Ministero dell’Ambiente.

Al riguardo, si ricorda che il combinato disposto degli articoli 4, comma 3 e 10 del Regolamento appena approvato sui Criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti prevede l’istituzione, da parte delle Camere di Commercio, di un elenco in cui iscrivere i produttori e gli utilizzatori di sottoprodotti, al fine di costituire una piattaforma di scambio tra domanda ed offerta.

La nota ministeriale chiarisce, quindi, la finalità conoscitiva e di mera facilitazione degli scambi dell’elenco, sottolineando che l’iscrizione nello stesso da parte del produttore o dell’utilizzatore, di per sé, non qualifica un residuo come sottoprodotto e, d’altra parte, la mancata iscrizione non comporta l’immediata inclusione del residuo nel novero dei rifiuti, dipendendo, la qualifica del materiale, dalla dimostrazione della sussistenza dei requisiti richiesti dall’articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Le iscrizioni all’elenco devono essere presentate alle Camere di Commercio dal legale rappresentante dell’impresa o da un suo procuratore generale o speciale, avendo riguardo all’ubicazione dell’unità produttiva dell’impresa interessata alla produzione o all’utilizzo del sottoprodotto. Unioncamere ha reso noto che sarà messo a disposizione delle imprese interessate, tramite il sito http://www.elencosottoprodotti.it/, un’applicazione che consentirà direttamente l’iscrizione delle unità locali che producono e utilizzano sottoprodotti e la relativa consultazione.

La nota ministeriale, infine, fornisce chiarimenti anche in merito alla vidimazione delle schede tecniche previste dal decreto a supporto della dimostrazione delle caratteristiche del sottoprodotto e della idoneità dello stesso ad una determinata tipologia di impiego, chiarendo come l’analogia della formulazione della norma di riferimento rispetto a quella che disciplina la vidimazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti determini la conseguente applicazione, alla vidimazione delle schede tecniche dei sottoprodotti, delle medesime procedure previste per la vidimazione dei registri di carico e scarico.