Condizionalità, gli impegni per preservare il suolo dall’erosione

9 Dicembre 2017

La Condizionalità, nell’ambito delle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali con la norma indicata come BCAA5, prevede il rispetto di una serie di impegni al fine di favorire la protezione del suolo dall’erosione. Questi impegni si aggiungono a quanto stabilito dalla BCAA 4.

In particolare, è necessario:

  1. per i terreni declivi coltivati a seminativo (tranne le superfici stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l’intera annata agraria) che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni idraulico-agrarie, devono essere realizzati solchi acquai temporanei.
    I solchi acquai temporanei devono essere realizzati in funzione delle caratteristiche specifiche dell’appezzamento e devono avere una distanza tra loro non superiore a 80 metri. Nel caso di ricorso alla deroga, in considerazione dell’elevata acclività o dell’assenza di canali naturali o artificiali dove convogliare l’acqua raccolta dai solchi acquai temporanei, è necessario realizzare fasce inerbite. Queste sono finalizzate al contenimento dell’erosione e realizzate ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, di larghezza pari ad almeno 5 metri, ad una distanza tra loro non superiore a 60 metri e con modalità in grado di assicurare la sicurezza delle macchine e dei relativi operatori.
    Lo scopo dei solchi acquai temporanei è di assicurare che l’acqua piovana raccolta, anche a monte dell’appezzamento considerato, mantenga una velocità tale da non pregiudicare la funzione del solco stesso e sia convogliata nei fossi collettori e negli alvei naturali, disposti ai bordi dei campi, ove esistenti.
  2. per tutte le superfici agricole, l’azienda può effettuare livellamenti solo se autorizzati;
  3. per tutte le superfici agricole, l’azienda deve provvedere alla manutenzione della rete idraulica aziendale e della baulatura, rivolta alla gestione e conservazione delle scoline e dei canali collettori (presenti ai margini dei campi) al fine di garantire l’efficienza e la funzionalità nello sgrondo delle acque.
    Qualora i fenomeni erosivi siano presenti nonostante l’azienda rispetti gli impegni previsti dalla norma, la condizionalità si intende rispettata.

Deroghe
La norma prevede, in alcuni casi, l’applicazione di deroghe.
Relativamente all’impegno di cui al punto 1:

  • oltre una determinata pendenza, qualora vi siano rischi per la stabilità del mezzo meccanico necessario alla realizzazione dei solchi acquai;
  • in assenza di una rete di canali (naturali o artificiali) dove convogliare l’acqua raccolta dai solchi acquai temporanei;
  • nelle zone il cui suolo presenta evidenti fenomeni di soliflusso, se individuate dalle Regioni o dalle Province autonome.

In caso di ricorso alla deroga è necessario eseguire gli impegni alternativi previsti (fasce inerbite o altri interventi conservativi equivalenti) finalizzati a proteggere il suolo dall’erosione.

In relazione all’impegno di cui al punto 2, sono consentiti i livellamenti ordinari per la messa a coltura e per la sistemazione dei terreni a risaia.

Infine, in merito all’impegno di cui al punto 3:

  • sono fatte salve le disposizioni previste dalle direttive habitat e uccelli per i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e le Zone di Protezione Speciali (ZPS);
  • in presenza di drenaggio sotterraneo non si applica l’impegno;
  • in caso di trasformazione fondiaria è concesso il ridisegno della rete scolante, fatte salve le norme vigenti in materia. E’ obbligatorio il mantenimento della nuova rete scolante.

Gli Uffici Coldiretti sono a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Articolo realizzato con il contributo finanziario della Commissione Europea nell’ambito del progetto Agri 2017/0160. I pareri in esso espressi impegnano soltanto l’autore e la CE declina ogni responsabilità sull’uso che potrà essere fatto delle informazioni in esso contenute