EFA – Le aree di interesse ecologico: cosa sono e come si applicano

16 Giugno 2016

Le aree di interesse ecologico (EFA- Ecological Focus Area) rappresentano il terzo obbligo del greening. In sostanza, le aziende con una superficie superiore a 15 ettari devono destinare il 5% dei seminativi dichiarati ad aree di interesse ecologico. Potranno essere considerate aree di interesse ecologico le seguenti superfici:
• terreni lasciati a riposo,
• terrazzamenti,
• elementi caratteristici del paesaggio,
• fasce tampone, comprese le fasce tampone occupate da prati permanenti;
• ettari agroforestali, realizzati con i PSR,
• fasce di ettari lungo le zone periferiche delle foreste,
• superfici con bosco ceduo a rotazione rapida,
• superfici oggetto di imboschimento con i PSR,
• superfici con colture azotofissatrici.
L’area di interesse ecologico (EFA) è situata sui seminativi dell’azienda, ad eccezione delle superfici con bosco ceduo a rotazione rapida e delle superfici oggetto di imboschimento, che sono EFA anche se non fanno parte dei seminativi, in quanto sono classificate come colture permanenti. Gli elementi caratteristici del paesaggio e le fasce tampone, per essere considerati EFA, possono altresì essere adiacenti ai seminativi dell’azienda.

Così come per la diversificazione, anche per le EFA sono previste delle esenzioni. In particolare sono escluse le aziende:
– i cui seminativi occupano una superficie inferiore ai 15 ettari;

– i cui seminativi sono utilizzati per più del 75% per la produzione di erba o di piante erbacee da foraggio,  per terreni lasciati a riposo, investiti a colture leguminose o sottoposti ad una combinazione di tali usi, a condizione che la superficie complessiva dei seminativi non sottoposti a tali utilizzi non superi i 30 ettari;

– se più del 75% della superficie agricola ammissibile è costituita da prato permanente, utilizzata per la produzione di piante erbacee da foraggio o per la coltivazione di colture sommerse (es. riso) o sottoposta a una combinazione di tali usi, a condizione che la superficie complessiva dei seminativi non sottoposti a tali impieghi non sia superiore a 30 ettari.

Le EFA sono molto diverse tra loro, sia per unità di misura (ad esempio le siepi si misurano in metri lineari) sia per il loro valore ecologico (ad esempio il valore ecologico di un ettaro di terreno lasciato a riposo è superiore a quello di un ettaro di una coltura azotofissatrice).
Per tenere in considerazione tali diversità è prevista l’applicazione di fattori di ponderazione e di conversione. Ai fini del calcolo della superficie ad EFA da utilizzare per il raggiungimento dell’obbligo del 5% dei seminativi, l’utilizzo dei fattori di ponderazione consente di considerare il valore ecologico della superficie, mentre il fattore di conversione consente, per le EFA misurate in metri lineari, di convertirle in metri quadrati.