Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE il Regolamento sul divieto trattamenti per le EFA

4 Luglio 2017

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE il regolamento di semplificazione del greening (Regolamento delegato UE 2017/1155 del 15 febbraio 2017) che prevede in particolare il divieto di trattamenti su alcune superfici destinate ad EFA. La pubblicazione sulla GU arriva successivamente al voto favorevole del PE alla proposta della Commissione, avvenuto lo scorso 14 giugno.

Tuttavia, il regolamento nasce come proposta di semplificazione e, oltre al divieto di trattamenti su alcune superfici da destinare ad EFA (terreni lasciati a riposo, azotofissatrici e fasce produttive lungo i bordi forestali), prevede anche altre modifiche del greening e non solo. Di seguito si riportano le principali modifiche introdotte.

GREENING

Considerando la diversificazione, il regolamento introduce la possibilità per gli Stati membri di fissare periodi di diversificazione diversi a livello regionale o sub-regionale per tenere conto di eventuali diversità di condizioni climatiche nel territorio dei singoli Stati membri (attualmente in Italia il periodo di diversificazione è unico e va dal 1° aprile al 9 giugno di ogni anno). Inoltre, sempre all’interno della diversificazione, su parcelle caratterizzate da una piccola superficie e da una notevole varietà di colture è prevista la possibilità di dichiararle come singole colture, con l’obiettivo di semplificare la fase di compilazione della domanda.

Oltre alla diversificazione, le modifiche introdotte per il greening riguardano principalmente le aree di interesse ecologico, comunemente indicate EFA. Per i terreni lasciati a riposo, il regolamento stabilisce la necessità di indicare un periodo minimo di ritiro di tali superfici dalla produzione. Tale periodo non può essere inferiore a 6 mesi (nella proposta iniziale tale limite era pari a 9 mesi, troppo alto considerando il normale svolgimento delle attività agricole). In Italia il periodo minimo è fissato pari ad 8 mesi. Inoltre, le modifiche prevedono il raggruppamento in un’unica fattispecie delle siepi, delle fasce alberate e degli alberi in filari al fine di semplificarne la dichiarazione. Anche per i gruppi di alberi e per i boschetti è previsto il raggruppamento in un’unica fattispecie denominata “boschetti nel campo”.

Per evitare che le dimensioni massime degli elementi caratteristici del paesaggio siano un fattore limitante al loro utilizzo ai fini EFA nonostante rappresentino un vantaggio ambientale per la biodiversità, il regolamento consente di dichiarare i suddetti elementi fino alla superficie massima prevista, anche qualora questi superino tale dimensione.

Per le fasce tampone e per i bordi dei campi diversi da quelli protetti da condizionalità è stato uniformato e fissato a 20 metri il limite massimo da poter considerare ai fini EFA. Inoltre, lungo i corsi d’acqua anche la vegetazione ripariale è considerata ai fini del calcolo delle EFA.

Gli elementi caratteristici del paesaggio, le fasce tampone e i bordi dei campi sono considerati EFA adiacenti (e quindi considerabili per l’adempimento dell’obbligo) anche qualora queste siano adiacenti ad un’EFA direttamente adiacente ad un seminativo.

Per quanto riguarda le fasce di ettari ammissibili lungo i bordi forestali, gli Stati membri possono decidere di consentire o meno la produzione. Qualora lo Stato membro preveda la produzione, potranno essere considerate ai fini EFA fino ad una larghezza massima pari a 10 metri, da aumentare a 20 qualora lo Stato membro preveda l’assenza di produzione.

Relativamente alle colture azotofissatrici, in base a quanto stabilito dal regolamento di modifica, potranno essere considerate ai fini EFA anche le superfici in cui la coltura azotofissatrice non risulta in purezza, a condizione che sia assicurata la sua predominanza nei miscugli.

GIOVANI

Per le persone giuridiche, affinché possa essere concesso il sostegno accoppiato, il regolamento di modifica chiarisce che il giovane agricoltore deve rispettare il limite di 40 anni di età nell’anno in cui la persona giuridica su cui esercita il controllo presenta per la prima volta domanda per il pagamento di base.

SOSTEGNO ACCOPPIATO

Il sostegno accoppiato può essere erogato dividendo il massimale per il limite massimo di ettari/capi stabilito dallo Stato membro, oppure per il numero di ettari/capi ammissibili al finanziamento. In base a quanto stabilito dal regolamento di modifica, tale importo unitario può essere calcolato anche come valore compreso in un intervallo compreso tra i suddetti due valori se il numero di unità ammissibili è inferiore al limite quantitativo.

 

Le modifiche previste dal regolamento si applicheranno a partire dal 1° gennaio 2018.

Gli Uffici Coldiretti sono a disposizione per ulteriori chiarimenti.