Anticipi PAC dal 16 ottobre al 30 novembre 2024
18 Settembre 2024
Il 17 settembre 2024 è uscita la circolare di AGEA (n. 68775) che disciplina il pagamento degli anticipi della PAC, erogabili a partire dal 16 ottobre fino al 30 novembre 2024.
Gli anticipi saranno erogati in relazione alle domande risultate ammissibili a fronte dei controlli amministrativi e di monitoraggio.
AGEA sottolinea anche che il requisito di agricoltore in attività rappresenta una condizione di ammissibilità imprescindibile per ottenere i contributi dei pagamenti diretti.
Nella circolare si legge che i pagamenti per i quali sarà possibile ricevere gli anticipi sono:
- Pagamenti diretti: sostegno di base, sostegno ridistributivo, sostegno per i giovani agricoltori, eco-schemi e alcuni sostegni accoppiati;
- Sviluppo rurale: interventi basati su superfici e animali, anche della vecchia programmazione.
Stando ai due regolamenti di esecuzione pubblicati l’11 settembre 2024 dalla Commissione europea (reg. UE 2024/2434 e 2024/2445), nel 2024 il limite massimo dell’anticipo dei pagamenti diretti non può superare il 70%, mentre per lo sviluppo rurale non può superare l’85%.
Riguardo ai pagamenti diretti, poiché alcuni interventi hanno condizioni di ammissibilità che possono perdurare fino al 31 dicembre 2024, mentre per altri interventi è necessario eseguire verifiche ulteriori per garantire il rispetto dei plafond stabili dal Piano Strategico Nazionale (PSP), la percentuale del 70% può essere ridotta in via cautelare.
Ad esempio, per il sostegno di base, calcolato sui titoli, è possibile erogare il 68% dell’anticipo; per il sostegno ai giovani agricoltori il 70%; per l’eco-schema 1 – livello 1 il 50%, mentre per l’eco-schema 1 – livello 2 il 30%.
L’erogazione degli anticipi segue inoltre un altro principio di cautela: l’anticipo ricevibile per l’eco-schema 1 e per i sostegni accoppiati per pomodoro da trasformazione, semi oleosi, agrumi e olio d’oliva, non può superare l’importo dovuto a saldo per il pagamento dei titoli e del sostegno ridistributivo.
Nella circolare AGEA, consultabile a questo LINK, a pagina 7 si riporta un esempio pratico di questa casistica.
Nella circolare AGEA è possibile visualizzare anche la tabella con le percentuali massime erogabili per ogni tipologia di intervento.
Infine, si ricorda che una percentuale del 3% dei pagamenti diretti annuali è prelevata da AGEA per garantire la copertura del “Fondo di mutualizzazione nazionale per eventi catastrofali”, attivato nell’ambito degli strumenti di gestione del rischio.
Questo fondo è disponibile per tutti gli agricoltori che ricevono pagamenti diretti per l’anno di domanda in questione.
Per maggiori informazioni, recarsi presso l’ufficio Coldiretti della propria zona.