Condizionalità, i divieti nelle produzioni animali

15 Dicembre 2017

Nell’ambito della condizionalità le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti relativi all’utilizzo di talune sostanze nelle produzioni animali (ai sensi del Decreto legislativo n. 158 del 16.03.2006). Tali impegni sono contenuti nel Criterio di Gestione Obbligatorio (CGO) identificato con il numero 5.

In particolare, gli allevamenti di bovini, bufalini, suini, ovi-caprini, equini, avicoli, conigli, selvaggina d’allevamento e/o i produttori di latte, uova, miele devono rispettare, salvo deroghe ed esclusioni, le seguenti prescrizioni:

– divieto di somministrazione agli animali d’azienda di sostanza ad azione tireostatica, estrogena, androgena o gestagena, di stilbeni e di sostanze beta-agoniste nonché di qualsiasi altra sostanza ad effetto anabolizzante. Alcune di queste sostanze possono tuttavia essere impiegate a scopo terapeutico o zootecnico, purché ne sia in questo caso controllato l’uso sotto prescrizione medico-veterinaria con limitazione della possibilità di somministrazione solo da parte di un medico veterinario ad animali chiaramente identificati;

– divieto di destinare alla commercializzazione animali o prodotti da essi derivati (latte, uova, carne, ecc.) ai quali siano stati somministrati, per qualsiasi via o metodo, medicinali veterinari contenenti sostanze tireostatiche, stilbeni, prodotti contenenti tali sostanze o loro derivati oppure siano state somministrate illecitamente sostanze beta-agoniste, estrogene, androgene e gestagene, oppure, in caso di trattamenti con sostanze beta-agoniste, estrogene, androgene e gestagene effettuati nel rispetto delle disposizioni previste per l’utilizzo terapeutico o zootecnico per i quali non sia rispettato il tempo di sospensione.

Data la natura estremamente specializzata dei controlli da effettuare per determinare il rispetto degli impegni del presente Criterio, al fine di stabilire la posizione aziendale per la condizionalità, sono tenuti in considerazione i soli esiti dei controlli effettuati dai Servizi Veterinari.

L’infrazione commessa intenzionalmente, con decurtazione stabilita in questo caso al 20% del totale degli aiuti comunitari, si ha nei casi di contestazioni di reati penali che identifichino responsabilità dirette da parte delle aziende agricole oggetto di controllo.

Gli Uffici Coldiretti sono a disposizione per ulteriori chiarimenti.

 

Articolo realizzato con il contributo finanziario della Commissione Europea nell’ambito del progetto Agri 2017/0160. I pareri in esso espressi impegnano soltanto l’autore e la CE declina ogni responsabilità sull’uso che potrà essere fatto delle informazioni in esso contenute.