Condizionalità, gli impegni per la protezione dei suini

14 Febbraio 2018

Come per quanto previsto dal CGO 11 sulla protezione dei vitelli, anche le aziende con allevamenti suinicoli assoggettate alla condizionalità sono tenute al rispetto degli adempimenti contenuti all’interno del CGO 12. In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Provincie autonome, le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti previsti dalla norma e di seguito riportati in modo sintetico:

  1. devono essere garantiti gli spazi minimi per ogni categoria di suino allevato previste dal D. Lgs. 122 del 7/7/2011;
  2. le pavimentazioni dei ricoveri devono essere conformi alle disposizioni previste dal D. Lgs. 122 del 7/7/2011;
  3. l’utilizzo di attacchi per le scrofe e le scrofette è vietato a decorrere dal 1° gennaio 2006;
  4. tutela degli animali allevati dai rumori troppo intensi, costanti o improvvisi;
  5. luminosità dell’allevamento sufficiente e per un periodo di minimo 8 ore al giorno;
  6. costruzione dei locali di stabulazione dei suini atta a permettere agli animali di:
    a. avere accesso ad una zona in cui coricarsi confortevole dal punto di vista fisico e termico e adeguatamente prosciugata e pulita, che consenta a tutti gli animali di stare distesi contemporaneamente;
    b. riposare e alzarsi con movimenti normali;
    c. vedere altri suini;
  7. accesso permanente a una quantità sufficiente di materiali che consentano loro adeguate attività di esplorazione e manipolazione senza comprometterne la salute;
  8. pavimenti non sdrucciolevoli e senza asperità per evitare lesioni ai suini e progettati, costruiti e mantenuti in modo da non arrecare lesioni o sofferenze ai suini;
  9. nutrizione almeno una volta al giorno. Tutti i suini allevati devono avere accesso al cibo;
  10. disponibilità di acqua fresca sufficiente per ogni suino a partire dalla seconda settimana di allevamento;
  11. divieto di tutte le operazioni effettuate per scopi diversi da quelli terapeutici o diagnostici o per l’identificazione dei suini in conformità della legislazione pertinente e che possono provocare un danno o la perdita di una parte sensibile del corpo o un’alterazione della struttura ossea, con le seguenti eccezioni:
    a. una riduzione uniforme degli incisivi dei lattonzoli mediante levigatura o troncatura entro i primi sette giorni di vita, che lasci una superficie liscia intatta; le zanne dei verri possono essere ridotte, se necessario, per evitare lesioni agli altri animali o per motivi di sicurezza;
    b. il mozzamento di una parte della coda;
    c. la castrazione di suini di sesso maschile con mezzi diversi dalla lacerazione dei tessuti;
    d. l’apposizione di un anello al naso è ammessa soltanto quando gli animali sono detenuti in allevamenti all’aperto e nel rispetto della normativa nazionale.
    Tutte le operazioni sopra descritte devono essere praticate da un veterinario o da altra persona formata, che disponga di esperienza nell’eseguire le tecniche applicate con mezzi idonei e in condizioni igieniche.
  12. Recinzioni e gestione degli animali in gruppo:
    a. gestione dell’allevamento in modo da assicurare che le scrofe e le scrofette siano allevate in gruppo nel periodo compreso tra quattro settimane dopo la fecondazione e una settimana prima della data prevista per il parto;
    b. disponibilità di materiale manipolabile e di alimenti ricchi di fibre per le scrofe e le scrofette;
    c. i recinti devono essere costruiti in modo da consentire agli animali di muoversi agevolmente ed avere contatti con gli altri suini;
    d. devono essere adottate misure per ridurre al minimo le aggressioni nei gruppi;
    e. deve essere garantita pulizia periodica, la lotta ai parassiti e l’allontanamento dei liquami;
    f. nelle strutture da parto devono essere presenti strutture per la protezione dei lattonzoli;
    g. i lattonzoli devono normalmente restare con la scrofa fino al 28° giorno di vita;
    h. i gruppi di suinetti e suini all’ingrasso devono essere omogenei;
    i. il trattamento dei suini per facilitare la gestione dei gruppi deve essere fatto solo su supervisione di un veterinario;
  13. personale impiegato: qualsiasi persona che dia lavoro o assuma personale addetto ai suini deve garantire che gli addetti agli animali abbiano ricevuto istruzioni pratiche sulle pertinenti disposizioni di cui all’articolo 3 e all’allegato I del D. Lgs. 122 del 7/7/2011.

In merito ai controlli da effettuare per determinare il rispetto degli impegni sopra riportati, si fa riferimento alle procedure di controllo stabilite dai Servizi Veterinari delle ASL.

In caso di infrazioni riscontrate nel corso delle verifiche sono assegnate tre categorie di irregolarità:
A. richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine inferiore a 3 mesi. Nessuna sanzione amministrativa o penale immediata;
B. richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine superiore a 3 mesi. Nessuna sanzione amministrativa o penale immediata;
C. sanzione amministrativa o penale immediata.

Tali categorie sono assegnate dai Servizi Veterinari in funzione delle caratteristiche delle infrazioni stesse e della possibilità di porvi rimedio in un tempo stabilito.

Gli Uffici Coldiretti sono a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Articolo realizzato con il contributo finanziario della Commissione Europea nell’ambito del progetto Agri 2017/0160. I pareri in esso espressi impegnano soltanto l’autore e la CE declina ogni responsabilità sull’uso che potrà essere fatto delle informazioni in esso contenute.