Misura : 16.9 PSR- Supporto alla diversificazione delle attività agricole in attività concernenti la salute, integrazione sociale, educazione ambientale ed alimentare
Progetti di agricoltura sociale

Regione Piemonte

Data di apertura 19-01-2018

Data indicativa di scadenza 21-01-2019 ore 23:59



L’intervento è finalizzato a sostenere progetti di cooperazione tra almeno due soggetti per la realizzazione di iniziative di agricoltura sociale.

Nello specifico sono da ritenersi finanziabili i progetti localizzati sul territorio della Regione Piemonte e riconducibili alle seguenti azioni:

1 – Progetti relativi a prestazioni ed attività sociali e di servizio per le comunità locali mediante l’utilizzazione delle risorse materiali ed immateriali dell’agricoltura per promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo di abilità e di capacità, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana;

2 – Progetti relativi a prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie psicologiche e riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati, anche attraverso l’ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante.

I progetti non possono durare, in ogni caso, più di tre anni a partire dalla data di avvio dell’attività.

La dotazione finanziaria del bando è pari a € 900 mila, così suddivisa:

  • Azione 1: € 540 mila (60%)
  • Azione 2: € 360 mila (40%)

I soggetti beneficiari sono costituiti da gruppi di cooperazione, che devono obbligatoriamente comprendere:

  • un’impresa agricola singola o associata (comprese le cooperative sociali, di cui al comma 4, art. 2, della Legge n. 141/2015, ovvero il cui fatturato derivante dall’esercizio dell’attività agricola sia superiore al 30% di quello complessivo) e
  • gli enti gestori dei servizi socio-assistenziali o gli enti pubblici competenti per territorio.

Il gruppo di cooperazione può essere costituito da ulteriori soggetti, quali: imprese sociali, associazioni di promozione sociale iscritte al registro nazionale o al registro regionale di cui alla L. r. n. 07/2006, fondazioni attive nella progettazione e nella realizzazione di interventi e servizi sociali, cooperative sociali iscritte all’albo regionale, Aziende Sanitarie Locali, Aziende pubbliche di servizi alla persona, Aziende ospedaliere, altri soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione di interventi e servizi sociali.

Il capofila del gruppo di cooperazione deve obbligatoriamente essere: un’impresa agricola o una cooperativa sociale il cui fatturato derivante dall’esercizio dell’attività agricola sia superiore al 30% di quello complessivo.

La spesa massima ammissibile è pari a € 120 mila.

Il sostegno è riconosciuto sotto forma di contributo in conto capitale, in misura pari al 50% delle spese ritenute ammissibili ed effettivamente sostenute (lo stesso è concesso ai sensi del regime del de minimis di cui al Reg. Ue n. 1407/2013).

Il riconoscimento dell’agevolazione è limitato a gruppi di cooperazione, costituiti da almeno due soggetti, di nuova costituzione o che intraprendono nuove attività.



Per informazioni recati all’Ufficio zona Coldiretti.