Omnibus, tutte le novità per i Pagamenti Diretti

3 Novembre 2017

Lo scorso ottobre è stato raggiunto l’accordo politico sulla parte agricola del cosiddetto Regolamento Omnibus. L’accordo e le modifiche previste per la parte agricola non riguardano solo i Pagamenti Diretti: importanti novità sono state introdotte anche per l’Ocm (Organizzazione Comune dei Mercati), per lo Sviluppo Rurale e per il regolamento orizzontale.

Vediamo dunque nel dettaglio le novità introdotte per i pagamenti diretti anche se è bene precisare che quanto previsto è frutto dell’accordo politico. Le modifiche dovranno dunque essere confermate nei testi legislativi definitivi che a breve dovranno essere pubblicati.

Per i pagamenti diretti, le novità più importanti riguardano il greening con modifiche che hanno come obiettivo una semplificazione nell’applicazione degli obblighi per gli agricoltori.

Riguardo alla diversificazione, l’accordo politico prevede:

  • per le aziende con più del 75% della superficie a seminativo occupata da riso, la possibilità di lasciare invariata tale superficie, purché sui seminativi restanti la coltura principale non occupi più del 75% di tali seminativi;
  • inserimento nelle deroghe delle leguminose (compresa l’erba medica) per l’esenzione dal greening qualora tali colture occupino piùl 75% della superficie a seminativo singolarmente o in combinazione con l’erba o altre piante erbacee da foraggio o con i terreni lasciati a riposo;
  • per le aziende i cui seminativi sono investiti per più del 75% da erba o altre piante erbacee da foraggio, o da leguminose o da terreni lasciati a riposo (o una combinazione dei suddetti usi) e per le aziende in cui la superficie ammissibile dell’azienda è investita per più del 75% da prato permanente o da colture sommerse (riso) oppure da erba o altre piante erbacee da foraggio (o una combinazione dei suddetti usi) è eliminato il limite dei 30 ettari rimanenti non sottoposti a tali impieghi;
  • lo spelta (Triticum spelta L.) può essere considerato come singola coltura ai fini della diversificazione rispetto alle altre colture appartenenti allo stesso genere.

Riguardo le EFA, invece, l’accordo politico prevede:

  • la possibilità di dichiarare anche le superfici investite con Miscanthus, Silphium perfoliatum e i terreni lasciati a riposo con piante mellifere (specie ricche in polline e nettare);
  • così come per la diversificazione, per le aziende i cui seminativi sono investiti per più del 75% da erba o altre piante erbacee da foraggio, o da leguminose o da terreni lasciati a riposo (o una combinazione dei suddetti usi) e per le aziende in cui la superficie ammissibile dell’azienda è investita per più del 75% da prato permanente o da colture sommerse (riso) oppure da erba o altre piante erbacee da foraggio (o una combinazione dei suddetti usi) è eliminato il limite dei 30 ettari rimanenti non sottoposti a tali impieghi;
  • modifiche ai coefficienti di ponderazione. In particolare, per le azotofissatrici il coefficiente è aumentato da 0,7 a 1, per i boschi cedui il coefficiente è fissato a 0,5 (rispetto allo 0,3 attualmente previsto), mentre per le nuove superfici dichiarabili ai fini EFA, il coefficiente è pari a 0,7 per il Miscanthus e per il Silphium perfoliatum e pari a 1,5 per i terreni a riposo investiti con piante mellifere.

Le modifiche al greening che apporteranno i vantaggi maggiori (se confermate nei testi legislativi definitivi) riguardano il riso e l’introduzione delle colture leguminose tra gli usi previsti nelle deroghe per la diversificazione. Quest’ultimo aspetto consentirà all’erba medica di rientrare tra le colture utilizzabili ai fini dell’esenzione dalla diversificazione. Inoltre, anche l’aumento del coefficiente di ponderazione per le azotofissatrici dichiarate ai fini EFA semplificherà l’attività degli agricoltori, a fronte anche del divieto di utilizzo dei prodotti fitosanitari. Un ettaro di soia ai fini EFA sarà considerato pari ad 1 nel calcolo del 5% di superficie a seminativo da destinare ad EFA, raggiungendo più facilmente la suddetta percentuale e limitando la superficie su cui applicare il divieto di utilizzo dei prodotti fitosanitari.

Definizione di prato permanente

Potranno essere considerate prato permanente anche le superfici pascolabili in cui le foraggere sono addirittura assenti. Inoltre, lo Stato membro potrà decidere di considerare prato permanente anche le superfici non arate per cinque anni o più. A partire dal 2018 i terreni lasciati a riposo considerati come seminativi in tale anno, nel 2023, o successivamente, saranno considerati prati permanenti, a patto che le condizioni previste nella definizione di prato permanente siano rispettate.

Agricoltore attivo

Lo Stato membro può decidere di considerare anche i registri fiscali o registri della previdenza sociale per l’individuazione dei soggetti da considerare come agricoltori in attività. Inoltre, lo Stato membro può decidere, a partire dal 2018, di limitare le condizioni che consentono la dimostrazione dello status di agricoltore attivo per coloro che rientrano nella lista negativa. Infine, a partire dal 2018 o in qualsiasi anno successivo, lo Stato membro può decidere di non applicare il requisito dell’agricoltore attivo.

Riduzione dei pagamenti

Lo Stato membro può decidere di rivedere annualmente le proprie decisioni purché queste non comportino una riduzione degli importi disponibili per lo Sviluppo rurale. Possibilità di revisione anche delle scelte fatte sulla flessibilità tra pilastri con effetto, però, a partire dal 2019.

Riserva nazionale

Lo Stato membro può decidere di applicare una riduzione lineare dei titoli per coprire i fabbisogni, oltre che dei giovani e nuovi agricoltori, anche per le casistiche della riserva relative all’abbandono delle terre e alla compensazione di svantaggi specifici.

Giovani agricoltori

Tutti i giovani agricoltori potranno richiedere il pagamento supplementare fino a 5 anni dalla data di insediamento, e riceverlo per un periodo totale di 5 anni (senza alcuna riduzione dovuta al numero di anni trascorsi dalla data di insediamento, come accade al momento). Inoltre, gli Stati Membri potranno innalzare il valore del pagamento supplementare per i giovani agricoltori dall’attuale 25% del valore dei pagamenti di base, fino a un massimo del 50%.

Sostegno accoppiato

A partire dal 2018, il sostegno accoppiato non dovrà essere più concesso al solo scopo di incentivare il mantenimento degli attuali livelli produttivi. Gli Stati membri potranno rivedere annualmente le condizioni per la concessione del sostegno, mentre la Commissione potrà intervenire (tramite atti delegati) per evitare che i beneficiari del sostegno continuino a mantenere lo stesso livello produttivo anche in caso di gravi squilibri di mercato. In particolare, la modifica consentirà di continuare ad erogare il sostegno accoppiato fino al 2020 sulla base del numero di capi/ettari per cui tale sostegno è stato erogato in un periodo di riferimento passato (a prescindere da un’eventuale diminuzione del numero di capi/ettari).

Se le suddette modifiche saranno confermate negli atti legislativi definitivi, l’entrata in vigore è prevista a partire dal 2018.
Gli Uffici Coldiretti sono a disposizione per ulteriori chiarimenti.