Misura : 4.1 PSR - Investimenti nelle imprese agricole
sottomisura 4.1 - Sostegno agli investimenti per il miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale delle aziende agricole

Regione Umbria

Data di apertura 29-05-2019

Data indicativa di scadenza 31-07-2020 ore 22:59



La sottomisura 4.1 ha lo scopo di potenziare la redditività delle aziende agricole e la competitività dell’agricoltura in tutte le sue forme, promuovere tecniche innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste, Focus Area 2a, Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiarne la ristrutturazione e l’ammodernamento, in particolare per aumentare la quota di mercato e l’orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività

L’importo minimo dell’investimento per cui è concedibile il sostegno è superiore o uguale a € 25.000,00.

In ogni caso ad una medesima azienda agricola non può essere concesso più di 1,5 milioni di euro di contributo per l’intero periodo di programmazione. Tale limite è raddoppiato a 3 milioni di euro per le cooperative agricole che associano almeno nove aziende agricole. Il limite massimo di contribuzione per il presente avviso è pari a 750.000,00 euro per aziende agricole e per le cooperative agricole che associano almeno nove aziende agricole, fermo restando i limiti di contribuzione riferiti all’intero periodo di programmazione indicati all’art 3.

Le percentuali del sostegno, calcolate sulla spesa ritenuta ammissibile al sostegno, sono pari a: − 40% per gli investimenti immobiliari e fissi per destinazione (come definiti al punto 12 dell’articolo 3 del presente avviso) e relative spese tecniche; − 20% per investimenti mobiliari e relative spese tecniche e per investimenti immateriali.

Le aliquote di cui sopra sono maggiorate fino ad un ulteriore 20% come segue: − 10% per i giovani agricoltori che si insediano per la prima volta (ai fini della data di insediamento fa fede la data di iscrizione alla CCIAA come riportata nella relativa visura camerale) come definiti all’articolo 2, lettera n) del Regolamento (UE) n.1305/2013 (“meno di 40 anni al momento della presentazione della domanda di sostegno, che possiede adeguate qualifiche e competenze professionali e che si insedia per la prima volta in qualità di capo azienda in un’azienda agricola”. Le competenze professionali possono essere acquisite anche nel corso del periodo di grazia di cui all’art. 2, par. 3, del regolamento UE n. 807/2014 che, ai sensi del presente avviso non può andare oltre i 30 mesi dalla notifica del nulla osta di concessione – 36 mesi nel caso in cui l’investimento sia proposto da giovani di cui al bando 6.1.1 di cui alla DD. N. 8438/2015), iscritti all’INPS; le medesime condizioni valgono per i giovani agricoltori che si sono insediati per la prima volta nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda di sostegno, indipendentemente dal fatto che abbiano presentato una domanda di sostegno per il primo insediamento.

Nel caso di persone giuridiche, la maggiorazione del 10% è assegnata esclusivamente a quelle nell’ambito delle quali il/i giovane/i, con le caratteristiche descritte sopra, detenga/no la prevalenza delle quote societarie (>50%) ed eserciti/no i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione in maniera disgiunta. Nel caso di cooperative, la maggiorazione del 10% è assegnata solo nel caso in cui il Consiglio di amministrazione della stessa abbia una prevalenza di soci giovani.



Per informazioni recati all’Ufficio zona Coldiretti.