Quali sono i requisiti per essere definito agricoltore attivo?

9 Novembre 2022

I pagamenti diretti sono concessi agli agricoltori in attività, vale a dire a coloro che svolgono almeno un livello minimo di attività agricola e che al momento della presentazione della domanda di aiuto sono in possesso di uno dei seguenti requisiti:

1) ISCRIZIONE NELLA SEZIONE SPECIALE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE (CCIAA) come impresa agricola “attiva”, o come piccolo imprenditore o coltivatore diretto. Nel caso in cui l’impresa individuale o società risulti iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese in uno stato diverso da “attivo”, che pregiudichi lo svolgimento dell’attività d’impresa agricola, non è riconosciuto il requisito di agricoltore in attività;

2) ISCRIZIONE all’INPS come coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali (IAP), coloni o mezzadri;

3) possesso della P. IVA attiva in campo agricolo (codice ATECO 01), con dichiarazione annuale IVA, relativa all’anno precedente la presentazione della domanda (o in caso di indisponibilità, all’ultimo anno disponibile ma non oltre due anni fiscali precedenti l’anno di presentazione della domanda di aiuto), dalla quale risulti lo svolgimento dell’attività agricola.

Per le aziende che, in presenza di un volume d’affari non superiore a 7.000 € euro si avvalgono della facoltà di esenzione dalla presentazione della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, il requisito è soddisfatto mediante la presentazione di dichiarazione di esenzione sempre accompagnata da fatture, bollette doganali o altra documentazione fiscale/contabile relativa all’attività agricola svolta per produzione o per il mantenimento della superficie.

È sufficiente il possesso della partita IVA attiva in campo agricolo per:

  • le aziende con superfici agricole ubicate in misura maggiore al 50% in zone montane e/o svantaggiate,
  • gli agricoltori che iniziano l’attività agricola nell’anno di domanda o nei mesi di novembre e dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione della domanda,.

4) per le persone fisiche e giuridiche che svolgono attività agricola e che risiedono in territori extradoganali (Campione d’Italia e Livigno), il requisito di agricoltore in attività è soddisfatto attraverso l’iscrizione ad un registro depositato presso i relativi Comuni dal quale si evince lo svolgimento dell’attività agricola.