Intervento : SRD03 - Investimenti per la diversificazione in attività non agricole
SRD03 - “Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole” Azione d) Trasformazione di prodotti agricoli Regione Emilia Romagna
Data di apertura 07-01-2025
Data indicativa di scadenza 28-03-2025
L’intervento è finalizzato ad incentivare gli investimenti per le attività di diversificazione aziendale che favoriscono la crescita economica e lo sviluppo sostenibile nelle zone rurali. Attraverso la creazione di laboratori per la trasformazione dei prodotti agricoli prevalentemente in prodotti non compresi nell’Allegato I del TFUE e loro lavorazione e commercializzazione in punti vendita aziendali, si contribuisce all’incremento del reddito delle famiglie agricole nonché a migliorare l’attrattività delle aree rurali contrastando la tendenza allo spopolamento.
Le risorse complessive sono di Euro 2.600.000 e il sostegno, in forma di contributo in conto capitale, sarà pari:
– al 50 % della spesa ammissibile per gli interventi posti nella Zona D” Aree rurali con problemi di sviluppo”;
– al 45% della spesa ammissibile per gli interventi posti nella zona C “Aree rurali intermedie”;
– al 40% della spesa ammissibile per gli interventi nelle restanti zone del territorio regionale: zona B “Aree ad agricoltura intensiva e specializzata” e zona A “Aree urbane e periurbane”.
Non sono eleggibili operazioni di investimento per le quali la spesa ammissibile sia al di sotto dell’importo minimo di Euro 20.000. Possono essere presentati progetti di qualsiasi importo di spesa ammissibile superiore ai minimi
previsti fermo restando che il contributo massimo concedibile sarà comunque pari a Euro 200.000 calcolato nel rispetto del regime “de minimis” di cui al Reg. (UE) n. 2023/2831.
L’intervento sostiene investimenti per la creazione, la valorizzazione e lo sviluppo della trasformazione di prodotti agricoli prevalentemente in prodotti non compresi nell’Allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), richiamato dall’articolo 38 del TFUE, e loro lavorazione e commercializzazione in punti vendita aziendali. Fra i prodotti trasformati ammissibili rientrano anche i trasformati agricoli considerati connessi ai sensi del Decreto 13 febbraio 2015 del Ministero dell’economia e delle finanze e non compresi nell’Allegato I del TFUE, quali birra (classificazione Ateco 11.05.0), pane (classificazione Ateco ex 10.71.1), paste alimentari fresche e secche (classificazione Ateco ex 10.73.0), e gli oli essenziali derivati dalla trasformazione di piante officinali (Decreto Legislativo 21 maggio 2018, n. 75, “Testo unico in materia di coltivazione, raccolta e prima trasformazione delle piante officinali, ai sensi dell’articolo 5, della legge 28 luglio 2016, n. 154” e successive modifiche, Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, alimentari e forestali n. 29551 del 24 gennaio 2022 e successive modifiche).
Le attività di trasformazione dei prodotti devono avere ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali del beneficiario.
I prodotti agricoli oggetto di trasformazione devono provenire dall’attività agricola dell’impresa richiedente il sostegno per almeno il 70% (in termini quantitativi), ed essere trasformati in prodotti che non sono ricompresi nell’Allegato I del TFUE. La prevalenza viene misurata confrontando la quantità prodotta con quella acquistata da terzi.
Le domande di sostegno a valere sul presente avviso entro il termine perentorio delle ore 13.00 del 28 marzo 2025.
Per informazioni recati all’Ufficio zona Coldiretti.