Via libera ai prodotti di montagna

1 Luglio 2017

Via libera della Conferenza Stato-Regioni al decreto per l’utilizzo dell’indicazione facoltativa di qualità “prodotto di montagna”. Il provvedimento promosso dal Ministero delle Politiche agricole, di prossima pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, è una delle innovazioni previste dal Regolamento 1151/2012 sui sistemi di qualità per quei prodotti le cui materie prime, compresi gli alimenti per animali, provengono essenzialmente da zone di montagna e, nel caso dei prodotti trasformati, anche la trasformazione avviene in zone di montagna.

In particolare, il decreto ministeriale riprende i requisiti stabiliti a livello comunitario dal regolamento delegato n. 665/2014 e definisce anche alcuni aspetti relativi alle deroghe per gli stabilimenti di trasformazione, nonché la modulistica che gli operatori devono utilizzare per chiedere l’indicazione facoltativa di qualità “Prodotto di Montagna”.

Per “zone di montagna” si intendono le aree che si trovano nei comuni classificati totalmente montani e parzialmente montani, di cui all’art. 31 paragrafo 1 del Reg. UE n. 1305/2013, nei piani di sviluppo rurale delle rispettive regioni.

In tal senso, l’indicazione “prodotti di montagna” si applica:
– ai prodotti di origine animale, solo se ottenuti da animali allevati per almeno gli ultimi due terzi del loro ciclo di vita nelle zone di montagna ed ivi trasformati (un quarto della loro vita per i transumanti). I mangimi per gli animali di allevamento sono considerati provenire essenzialmente da zone di montagna se la proporzione della dieta annuale degli animali che non può essere prodotta nelle zone di montagna, non supera il 75% nel caso dei suini, il 40% per i ruminanti e il 50% per gli altri animali da allevamento;
– ai prodotti di origine vegetale, solo se le piante sono state coltivate unicamente nella zona di montagna;
– ai prodotti dell’apicoltura, solo se le api hanno raccolto il nettare e il polline esclusivamente nelle zone di montagna;

Per i prodotti quali erbe, spezie e zucchero, utilizzati come ingredienti nei prodotti di montagna di origine animale e vegetale, questi possono anche provenire da aree al di fuori delle zone di montagna, purché non superino il 50% del peso totale degli ingredienti.

Il decreto precisa che le operazioni di macellazione di animali e sezionamento e disossamento delle carcasse e quelle di spremitura dell’olio di oliva devono avvenire in impianti di trasformazione situati non oltre 30 km dal confine amministrativo della zona di montagna. Per il latte e i prodotti lattiero caseari ottenuti al di fuori delle zone di montagna in impianti di trasformazione in funzione dal 3 gennaio 2013, viene stabilita una distanza non superiore ai 10 km dal confine amministrativo della zona di montagna.

I produttori interessati, in forma singola o associata, possono rivolgersi alle strutture locali di Coldiretti per l’assistenza nella presentazione alla regione di appartenenza della comunicazione per l’utilizzo dell’indicazione facoltativa di qualità “Prodotto di Montagna”. Il Mipaaf potrà istituire, con un apposito decreto, anche un logo identificativo per i prodotti di montagna, di cui potranno beneficiare gli operatori che aderiscono a questo regime di qualità.

Con il nuovo decreto nazionale viene finalmente definito un quadro di trasparenza, nei confronti di produttori e consumatori, sull’utilizzo del termine “prodotto di montagna”, che può essere una molla vincente per la valorizzazione dei prodotti che effettivamente vengono dalle aree montane, il quali assolvono al difficile compito di tramandare la tradizione agroalimentare locale mantenendo l’attività primaria in territori spesso più periferici e svantaggiati.