La Diversificazione e le novità introdotte dall’Omnibus
21 Aprile 2018
La diversificazione delle colture è una delle tre pratiche benefiche per il clima e l’ambiente che devono essere rispettate per poter percepire il pagamento ecologico o greening e si applica alle sole aziende i cui seminativi superano i 10 ettari. In particolare:
• le aziende con una superficie a seminativo compresa tra 10 e 30 ettari devono prevedere almeno due colture, delle quali la principale non occupa più del 75% dei seminativi;
• le aziende con una superficie a seminativo superiore a 30 ettari devono prevedere almeno tre colture, delle quali la principale non copre più del 75% dei seminativi e le due principali insieme non coprono più del 95% dei seminativi.
Se i seminativi sono occupati per più del 75% da erba o altre piante erbacee da foraggio (di seguito foraggere) o da terreni lasciati a riposo (maggese) o da riso, si deve comunque rispettare il numero di colture in base alla superficie a seminativo (2 o 3 colture), ma non la percentuale massima di copertura della coltura sui seminativi. Tuttavia, sui seminativi restanti la coltura principale non copre più del 75% di tali seminativi, salvo i casi in cui tali seminativi restanti siano occupati da erba o altre piante erbacee da foraggio o da terreni lasciati a riposo.
La possibilità per il riso di superare la percentuale del 75% dei seminativi, ovviando alla necessità di ridurre le superfici investite a tale coltura, è stata inserita con la parte agricola del Regolamento Omnibus, in applicazione a partire da quest’anno (anno di domanda 2018).
Gli impegni della diversificazione non si applicano, oltre che alle aziende biologiche e/o con superfici a seminativo inferiori a 10 ettari, nei seguenti casi:
• se i seminativi sono interamente investiti da una coltura sommersa (riso);
• se i seminativi sono investiti per più del 75% da foraggere, da leguminose o sono tenuti a riposo, o una combinazione di tali impieghi;
• se più del 75% della superficie agricola ammissibile è costituita da prato permanente, utilizzata per la produzione di foraggere o per la coltivazione di colture sommerse (riso) o sottoposta a una combinazione di tali impieghi.
L’inserimento delle leguminose tra le colture che consentono di derogare all’obbligo della diversificazione è un’importante modifica introdotta dal Regolamento Omnibus. Infatti, oltre ad equiparare quanto previsto nelle deroghe EFA, permetterà di considerare di nuovo l’erba medica tra le colture utilizzabili per l’esenzione dall’obbligo.
Soprattutto, la modifica consentirà alle imprese un margine di manovra molto più ampio nella gestione delle proprie superfici rispetto a quanto previsto in precedenza, giacché non saranno solo le leguminose da foraggio a poter essere utilizzate per la deroga, bensì tutte le leguminose, anche quelle da granella.
Questa modifica si aggiunge all’eliminazione del limite dei ”30 ettari rimanenti” della deroga che, in alcuni casi (es. riso), ha creato importanti complicazioni alle imprese agricole e che permetterà alle stesse di usufruire delle deroghe a prescindere dall’ampiezza della superficie (utilizzabile o ammissibile totale) non investita dalla coltura che consente la deroga.
Per il calcolo della percentuale delle colture presenti sui seminativi aziendali l’Amministrazione ha definito come periodo di riferimento l’intervallo compreso tra il 1° aprile e il 9 giugno di ogni anno.
Per coltura si intende:
• una coltura appartenente a uno qualsiasi dei differenti generi della classificazione botanica delle colture; quindi frumento duro (Triticum durum) e frumento tenero (Triticum aestivum) non possono essere considerate come due colture, mentre il frumento duro e l’orzo (Hordeum vulgare) possono essere considerate come due colture differenti perché appartenenti a generi diversi. Dal 2018 anche lo spelta (Triticum spelta) potrà essere considerato come coltura diversa rispetto al grano, nonostante appartengano allo stesso genere;
• una coltura appartenente a una qualsiasi specie della famiglia delle brassicacee, solanacee e cucurbitacee;
• i terreni lasciati a riposo;
• l’erba o le altre piante erbacee da foraggio.
La coltura invernale e la coltura primaverile sono considerate distinte, anche se appartenenti allo stesso genere.
Gli Uffici Coldiretti sono a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Articolo realizzato con il contributo finanziario della Commissione Europea nell’ambito del progetto Agri 2017/0160. I pareri in esso espressi impegnano soltanto l’autore e la CE declina ogni responsabilità sull’uso che potrà essere fatto delle informazioni in esso contenute.