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Rubrica “Discovering the CAP” – La terza modifica del PSP 2023-2027: BCAA, eco-schemi e sostegno ai giovani
8 Gennaio 2025

Nel corso del mese di dicembre, la modifica (o emendamento) III del Piano strategico della PAC (PSP) italiano ha ottenuto l’approvazione ufficiale della Commissione europea.
Il terzo emendamento è stato caratterizzato da una procedura scritta di urgenza per riuscire ad ottenere l’approvazione entro l’annualità 2024 e, quindi, rendere ammissibili alcune importanti richieste di variazione a partire dal 1° gennaio 2025.
Alcune modifiche, facenti parte del decreto “semplificazione” pubblicato dal MASAF il 28 giugno 2024, sono entrate in vigore in modo retroattivo già dal 1° gennaio 2024, andando a coinvolgere quindi le domande PAC della Campagna 2024; altre invece sono entrate in vigore dal 1° gennaio 2025.
Di seguito si riportano i contenuti principali del terzo emendamento del PSP.
BCAA 6 (copertura minima del suolo): modifica del titolo della norma «Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili, quale determinata dagli Stati Membri» (in vigore dal 1° gennaio 2024).
All’Italia è concessa la necessaria flessibilità per gestire i requisiti della BCAA 6. In altre parole, pur dovendo garantire l’obiettivo principale di questa norma, si può tenere conto delle specificità locali (es. tipo di suolo, tipo di clima, durata del ciclo colturale). Di fatto, si tratta di una modifica formale di recepimento di quanto già previsto dal regolamento.
Ricordiamo che la BCAA 6 si applica alle superfici a seminativo (eccetto serre e tunnel) e prescrive la copertura vegetale del suolo per un periodo minimo di 60 giorni consecutivi, dal 15 settembre al 15 maggio successivo. Per assicurare che i terreni abbiano una copertura vegetale nel “periodo più sensibile”, gli agricoltori hanno l’obbligo di mettere in atto almeno una delle seguenti pratiche:
- mantenere una copertura vegetale naturale (inerbimento spontaneo) o seminata per 60 giorni consecutivi tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo;
- lasciare in campo i residui della coltura precedente (es. stoppie di grano, stocchi di mais) per 60 giorni consecutivi tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo, eccetto che nelle fasce tagliafuoco.
BCAA 7 (rotazione delle colture sui seminativi): introduzione della diversificazione colturale come alternativa alla rotazione (in vigore dal 1° gennaio 2024).
Ricordiamo che la BCAA 7 pre-riforma obbligava la rotazione, una pratica che consiste in un cambio di coltura, inteso come cambio di genere botanico, a livello di parcella (tranne nel caso di colture pluriennali, erbe e altre piante erbacee da foraggio e terreni lasciati a riposo), comprese le colture secondarie mantenute in campo per almeno 90 giorni e portate al completamento del ciclo produttivo (es. loietto, erbaio invernale, sorgo estivo).
È ora possibile optare per la diversificazione delle colture in alternativa alla rotazione, così da consentire agli agricoltori di rispettare la BCAA 7 in un modo più compatibile con i propri obiettivi aziendali. A tal proposito si rimanda all’articolo dedicato alle FAQ pubblicate dal MASAF a dicembre, riguardanti anche la gestione dell’eventuale passaggio dalla rotazione alla diversificazione (LINK).
Nel definire i requisiti in materia di diversificazione delle colture, gli agricoltori sono tenuti a rispettare i seguenti requisiti minimi (già previsti dal “greening” della vecchia PAC):
- se la superficie aziendale a seminativo è superiore a 10 ettari fino a 30 ettari, la diversificazione consiste nella coltivazione di almeno due colture diverse sui seminativi; la coltura principale non supera il 75% di tali seminativi;
- se la superficie aziendale a seminativo è superiore a 30 ettari, la diversificazione consiste nella coltivazione di almeno tre colture diverse sui seminativi; la coltura principale non occupa più del 75% e le due colture principali non occupano insieme più del 95% di tali seminativi.
BCAA 8 (superfici o elementi non produttivi): abolizione dell’obbligo del 4% (in vigore dal 1° gennaio 2024).
È stato eliminato l’obbligo di destinare a superfici o elementi non produttivi il 4% della superficie aziendale coltivata a seminativo. Con l’espressione “superfici ed elementi non produttivi” si intendono i terreni a riposo, le fasce tampone, le fasce inerbite e le superfici con elementi non produttivi permanenti (es. siepi, muretti a secco, stagni).
Comunque, ai fini della tutela della biodiversità e della conservazione delle caratteristiche del paesaggio, la nuova BCAA 8 mantiene due dei tre obblighi previsti dalla vecchia norma:
- mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio già esistenti;
- divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli.
Nel concreto, l’abolizione dell’obbligo del 4% consente agli agricoltori di coltivare su tutta la superficie agricola a loro disposizione, con qualsiasi coltura e senza obblighi sui trattamenti fitosanitari.
Eco-schema 5 (Misure specifiche per gli impollinatori): introduzione del livello 1 (in vigore dal 1° gennaio 2024).
Avendo modificato la BCAA 8 nel modo appena descritto, il MASAF, da regolamento europeo, ha dovuto istituire un eco-schema per remunerare gli agricoltori che scelgono di lasciare a riposo una quota delle proprie superfici a seminativo o di creare nuovi elementi caratteristici del paesaggio su tali superfici. Il MASAF ha quindi deciso di ampliare l’eco-schema 5 distinguendo due livelli al suo interno:
- Livello 1 (seminativi): destinazione del 4% dei seminativi a:
- a) superfici improduttive, compresi i terreni lasciati a riposo;
- b) nuovi elementi caratteristici del paesaggio (dal 1° gennaio 2025 in alternativa o in aggiunta all’impegno di cui alla lettera a)).
- Livello 2 (seminativi e colture arboree): mantenimento di una copertura dedicata con piante di interesse apistico a perdere, spontanee o seminate, nelle superfici con colture arboree o a seminativo.
A partire 1° gennaio 2025, per rispettare gli impegni del Livello 2, che da solo costituiva l’eco-schema 5 pre-riforma, la copertura con piante di interesse apistico a perdere dovrà essere realizzata mediante la semina, escludendo quindi l’impiego di essenze spontanee.
Eco-schema 1 – livello 1 (Riduzione dell’antimicrobico resistenza): passaggio dalle 21 soglie dinamiche regionali di Dose Definita Giornaliera (DDD) al valore soglia o baseline per ciascuna tipologia produttiva (in vigore dal 1° gennaio 2024). Per ulteriori informazioni sulle modifiche al livello 1 dell’eco-schema 1, si rimanda all’articolo dedicato: LINK.
Inoltre, per l’anno di domanda 2025, il periodo di osservazione (all’interno del quale si misura la prestazione degli allevamenti in termini di DDD) sarà di 9 mesi, ossia dal 1° gennaio 2025 al 30 settembre 2025 senza riduzione del premio. A partire dall’anno di domanda 2026, il periodo di osservazione sarà nuovamente di 12 mesi, cioè dal 1° ottobre dell’anno precedente fino al 30 settembre.
Eco-schema 1 – livello 2 (Adesione al Sistema di Qualità Nazionale per il Benessere Animale): esenzione per gli allevamenti biologici e per i piccoli allevamenti.
Si ricorda che l’eco-schema 1 – livello 2 prevede un pagamento destinato agli allevatori che si impegnano al rispetto di obblighi specifici nell’ambito del benessere animale, aderendo al Sistema di Qualità Nazionale per il Benessere Animale (SQNBA) e rispettando gli impegni previsti dai disciplinari SQNBA. Stando al terzo emendamento del PSP, per gli allevamenti biologici e quelli di piccole dimensioni (fino a 20 UBA), il pagamento del Livello 2 sarà erogato anche in assenza di iscrizione all’SQNBA e fino a fine programmazione (2027).
Si ricorda che i disciplinari sono entrati in vigore a fine 2024 (LINK all’articolo dedicato).
Sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori: il valore massimo del pagamento sarà portato da 100 €/ha a 200 €/ha. L’adeguamento si è reso necessario per assicurare il pieno utilizzo dei fondi e per rendere più attrattivo il pagamento per i giovani agricoltori (in vigore dal 1° gennaio 2025).
Sostegno accoppiato al reddito per superficie – pomodoro da trasformazione: per la coltivazione sarà possibile utilizzare materiale di propagazione proveniente da sementi standard controllate, da sementi certificate e da sementi al secondo anno di autorizzazione provvisoria alla vendita (APV) (in vigore dal 1° gennaio 2025).
Settore apistico: è stato chiarito che le azioni di promozione, informazione, comunicazione e commercializzazione relative al settore apistico possono essere sostenute attraverso lo sviluppo rurale (SRG10 – promozione dei prodotti di qualità), laddove tali azioni non fossero attivate dai programmi settoriali regionali.